Art. 8

  1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole  "sulla  base delle domande
   complete  pervenute,"  sono  inserite le seguenti: "e tenuto anche
   conto  delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del
   commercio
e dell'artigianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1,";
b) nella  lettera  b),  dopo le parole "la consistenza patrimoniale e
   finanziaria  dell'impresa  richiedente", le parole "o, nel caso di
   imprese  di  nuova costituzione," sono sostituite dalle parole "e,
   ove occorra,";
c) alla  fine  della  lettera  b),  le  parole "dell'iniziativa" sono
   sostituite dalle parole "del programma";
d) nella  lettera  c),  le parole "dell'iniziativa", ripetute quattro
   volte,  sono  sostituite dalle parole "del programma" e, alla fine
   della  lettera,  la  parola  "medesima" e' sostituita dalla parola
   "medesimo";
e) nella  lettera  d),  le  parole  "dell'iniziativa" sono sostituite
   dalle parole "del programma".
  2.  Nell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel  primo  periodo,  dopo  le parole "il modulo di domanda di cui
   all'articolo  5," le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole
   "comma 1";
b) nel  secondo  periodo, dopo le parole "L'invio avviene tra il", le
   parole  "secondo ed il terzo mese" sono sostituite dalle seguenti:
   "sessantesimo ed il novantesimo giorno".
  3.  Nell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel  primo  periodo, dopo le parole "Entro il" la parola "mese" e'
   sostituita dalle seguenti: "trentesimo giorno";
b) dopo le parole "forma le graduatorie", le parole "regionali ovvero
   per  aree  delle  iniziative"  sono  sostituite  dalle parole "dei
   programmi";
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al di fuori dei casi
   di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  per i quali la comunicazione
   all'impresa  e'  inviata  dalla banca concessionaria, il Ministero
   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato comunica alle
   imprese  la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni
   dell'esclusione.".
  4.  Nell'articolo  6  del  decreto,  il  comma  4 e' sostituito dal
seguente:
"4.  Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si
calcolano  e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati
degli  indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1,
comma 1, le cui modalita' di calcolo sono fissate con la circolare di
cui all'articolo 5, comma 1.".
  5. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 5 e' soppresso.
  6. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 6 e' soppresso.
  7.  Nell'articolo  6  del  decreto,  alla  fine  del  comma  7 sono
eliminate  le seguenti parole ", tenendo conto della riserva di fondi
a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  e della limitazione nei
confronti  delle  imprese  operanti  nel  settore  dei servizi di cui
all'articolo 2, comma 2".
  8.  Nell'articolo  6  del  decreto,  alla fine del comma 8, dopo il
punto,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: "Le domande agevolate in
misura   inferiore   a   quella   richiesta   dall'impresa   a  causa
dell'insufficienza  delle  risorse  finanziarie,  possono beneficiare
delle  suddette  condizioni,  previa  formale  istanza di inserimento
automatico  e  formale  rinuncia all'agevolazione concessa da inviare
alla  banca  concessionaria nei termini e con le modalita' validi per
la  rinuncia  all'inserimento automatico delle domande non agevolate,
ovvero   previa   riformulazione   nel   solo   bando  immediatamente
successivo,    anch'essa    accompagnata   dalla   formale   rinuncia
all'agevolazione concessa.".
  9.  Nell'articolo  6,  comma  10,  del  decreto,  sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) le  parole  "con  le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4
   gennaio  1968,  n.  15", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
   dell'articolo  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
   modifiche e integrazioni";
b) nell'ultimo  periodo,  dopo  le  parole  "Nel  caso  di" le parole
   "iniziative  realizzate"  sono  sostituite dalle parole "programmi
   realizzati";
c) nell'ultimo  periodo,  dopo  le parole "la data di ultimazione del
   programma" e' inserita la parola "stesso";
d) alla  fine  del  comma, prima del punto, sono inserite le seguenti
   parole:";   l'impresa   trasmette   contestualmente   copia  della
   comunicazione  concernente  la detta data alla societa' di leasing
   ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1".
 
          Note all'art. 8:
              -  Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 7,
          comma   1,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "1.  Ai  fini  della  formazione  delle graduatorie, le
          banche  concessionarie,  sulla  base delle domande complete
          pervenute,  e  tenuto anche conto delle indicazioni fornite
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato  con la circolare di cui all'art. 5, comma
          1, accertano:
                a) la  completezza  e  la pertinenza della prescritta
          documentazione;
                b) la    consistenza   patrimoniale   e   finanziaria
          dell'impresa  richiedente  e,  ove  occorra,  dei  soggetti
          promotori,  con  particolare  riferimento  alla  comprovata
          possibilita'  che  essi  siano in grado di fare fronte agli
          impegni   finanziari   derivanti  dalla  realizzazione  del
          programma;
                c) la   validita'  tecnico-economico-finanziaria  del
          programma,  con  specifico  riferimento  alla redditivita',
          alle  prospettive di mercato ed al piano finanziario per la
          copertura  dei  fabbisogni  derivanti  dalla  realizzazione
          degli   investimenti   e   dalla  normale  gestione  ed  in
          particolare  all'adeguatezza  ed alla tempestiva immissione
          dei  mezzi  propri  dell'impresa,  in tempi coerenti con la
          realizzazione  del programma, attraverso la simulazione dei
          bilanci  e  dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a
          realizzazione  del  programma  a quello di entrata a regime
          del programma medesimo;
                d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
          agevolazioni   anche   con   riferimento   alla  dimensione
          dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore
          di attivita' ed alla tipologia del programma da agevolare;
                e) la  pertinenza e la congruita' delle spese esposte
          nella   domanda,  al  fine  di  indicare  gli  investimenti
          suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;
                f) gli  elementi  che  consentano  la  determinazione
          degli indicatori di cui al comma 4".
              -  Il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 7,
          comma   2,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "2.  Le  banche  concessionarie  inviano  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, ai fini
          della  definizione  delle graduatorie di cui al comma 3, il
          modulo   di  domanda  di  cui  all'art.  5,  comma 1  e  le
          risultanze  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,  su
          supporto  magnetico  e cartaceo, secondo lo schema definito
          in  sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche'
          la  documentazione  definita in sede di convenzione stessa.
          L'invio  avviene  tra  il  sessantesimo  ed  il novantesimo
          giorno  successivo al termine finale di presentazione delle
          domande   di  cui  all'art.  5,  comma  1.  Contestualmente
          all'invio  di  dette  risultanze  al  Ministero,  le banche
          concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda e'
          istruita  con  esito  positivo  una  nota contenente i dati
          proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4;
          una  copia  di  detta  nota  e' inviata per conoscenza alla
          regione interessata".
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 7,
          comma   3,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "3.  Entro  il  trentesimo giorno successivo al termine
          finale  di invio delle risultanze degli accertamenti di cui
          al  comma  2,  il Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  sulla  base  delle  risultanze medesime,
          forma   le   graduatorie  dei  programmi  ammissibili  alle
          agevolazioni  e  provvede  alla  loro  pubblicazione. Al di
          fuori  dei  casi di cui all'art. 5, comma 4, per i quali la
          comunicazione    all'impresa   e'   inviata   dalla   banca
          concessionaria,  il Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria
          ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione".
              -  Il  comma  5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n.
          527/1995, gia' sostituito dall'art. 7, comma 6, del decreto
          ministeriale  n.  319/1997  e ora soppresso dal decreto qui
          pubblicato, disponeva che all'eventuale aggiornamento degli
          indicatori  utilizzati  per la formazione delle graduatorie
          delle   iniziative   ammissibili   alle   agevolazioni   si
          provvedesse,  tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE,
          con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
              -  Il  comma  6 dell'art. 6 del decreto ministeriale n.
          527/1995, gia' modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto
          ministeriale  n.  319/1997  e ora soppresso dal decreto qui
          pubblicato,  dettava  ulteriori  disposizioni ai fini della
          determinazione  degli  indicatori  per  la formazione delle
          graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni.
              -  Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 7,
          comma   8,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "7.   Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  contestualmente alla pubblicazione delle
          graduatorie,  adotta  il decreto di concessione provvisoria
          delle  agevolazioni  in favore delle domande inserite nelle
          graduatorie  medesime,  in  ordine decrescente dalla prima,
          fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili per ciascuna
          graduatoria".
              -  Il testo vigente del comma 8 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 7,
          comma   9,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "8.  Le  domande  per  le  quali  non  e'  disposta  la
          concessione  provvisoria  delle agevolazioni, a causa delle
          disponibilita'   finanziarie  inferiori  all'importo  delle
          agevolazioni   complessivamente  richieste,  sono  inserite
          automaticamente,  invariate,  nella graduatoria relativa al
          solo  primo  bando  utile successivo, mantenendo valide, ai
          fini   dell'ammissibilita'   delle   spese,  le  condizioni
          previste  per  le  domande  originarie.  Qualora  l'impresa
          intenda  mantenere valide tali condizioni di ammissibilita'
          delle  spese  e,  al  contempo,  riformulare  la domanda di
          agevolazione,  rinuncia  formalmente  a  detto  inserimento
          automatico,  con  nota  raccomandata  da inviare alla banca
          concessionaria  entro  e  non oltre trenta giorni prima del
          termine  ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di
          cui  al  comma  2,  e  ripresenta la domanda stessa entro i
          termini di presentazione relativi al solo primo bando utile
          successivo  alla  rinuncia,  con le stesse modalita' di cui
          all'art.  5,  comma  1.  Le  domande  agevolate  in  misura
          inferiore   a   quella   richiesta   dall'impresa  a  causa
          dell'insufficienza   delle   risorse  finanziarie,  possono
          beneficiare   delle  suddette  condizioni,  previa  formale
          istanza   di  inserimento  automatico  e  formale  rinuncia
          all'agevolazione    concessa    da   inviare   alla   banca
          concessionaria nei termini e con le modalita' validi per la
          rinuncia   all'inserimento  automatico  delle  domande  non
          agevolate,  ovvero  previa  riformulazione  nel  solo bando
          immediatamente  successivo,  anch'essa  accompagnata  dalla
          formale rinuncia all'agevolazione concessa".
              - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 7,
          comma  11,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "10.  Successivamente  al  ricevimento  del  decreto di
          concessione  ed  entro un mese dallo stesso o dalla data in
          cui  se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria
          invia  alla  banca  concessionaria specifica dichiarazione,
          resa  dal  proprio  legale rappresentante o suo procuratore
          speciale  ai  sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
          n.  15, e successive modifiche e integrazioni attestante la
          data  di  ultimazione  del programma e quella di entrata in
          funzione  dell'impianto;  la  dichiarazione  relativa  alla
          entrata  in  funzione  puo'  essere  resa  piu'  volte, per
          blocchi  funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata
          in  funzione  stessa  si  verifichi.  Nel caso di programmi
          realizzati  con  il sistema della locazione finanziaria, la
          dichiarazione   attestante   la  data  di  ultimazione  del
          programma  stesso e' sostituita dal verbale di consegna dei
          beni;   l'impresa  trasmette  contestualmente  copia  della
          comunicazione  concernente  la  detta data alla societa' di
          leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9,
          comma 1".
              -  Per  il  testo  dell'art.  4 della legge n. 15/1968,
          vedasi nelle note all'art. 6.