Art. 9

  1.  Nell'articolo  6-bis  del decreto, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1.  Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento
alle  domande  di  agevolazione  da  presentare nell'anno successivo,
avanzano   le  proprie  proposte  previste  dalle  direttive  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie
di  cui  all'articolo  6,  comma  3, volte ad adeguare gli interventi
agevolativi  alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole
aree  interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro
il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.".
  2. Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 2 e' soppresso.
  3.  Nell'articolo  6-bis,  comma  3, del decreto, sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le  parole "ulteriori disposizioni del presente decreto," e'
   inserita la parola "le";
b) dopo le parole "entro il 30 novembre di ciascun anno" le parole "i
   criteri  di applicazione delle priorita' di cui al comma 2 ai fini
   della  determinazione  dell'indicatore  di  cui  al comma 1." sono
   sostituite   dalle  seguenti:  "ai  fini  della  formazione  delle
   graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3.".
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo  vigente  del  comma 3 dell'art. 6-bis del
          decreto  ministeriale  n.  527/1995,  come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "3.   Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte
          avanzate  dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo
          di  tutte  le  altre  aree  interessate  oltre  che  con le
          ulteriori  disposizioni  del  presente  decreto, le approva
          entro   il  30 novembre  di  ciascun  anno  ai  fini  della
          formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3".