Art. 9 1. Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.". 2. Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 2 e' soppresso. 3. Nell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "ulteriori disposizioni del presente decreto," e' inserita la parola "le"; b) dopo le parole "entro il 30 novembre di ciascun anno" le parole "i criteri di applicazione delle priorita' di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3.".
Nota all'art. 9: - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6-bis del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3".