Art. 10.
     Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti
  1.   Il  sistema  informatico  e'  strutturato  con  modalita'  che
assicurano:
    a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene;
    b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o
comunica il dato;
    c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato.