Art. 11. Modalita' di accesso ai registri e agli atti 1. L'accesso ai registri e agli atti informatizzati e' effettuato dall'interessato direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa identificazione del medesimo secondo le regole procedurali. 2. In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformita' di quanto trasmesso all'originale e' attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto. 3. Quando e' previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica e' subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione e' dato atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.