Art. 11.
            Modalita' di accesso ai registri e agli atti
  1.  L'accesso  ai registri e agli atti informatizzati e' effettuato
dall'interessato  direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero
per  via  telematica,  previa identificazione del medesimo secondo le
regole procedurali.
  2.   In  caso  di  rilascio  di  riproduzioni,  copie,  estratti  o
certificati  per  via  telematica, la conformita' di quanto trasmesso
all'originale  e'  attestata  nelle  forme  previste  dalla  legge in
relazione alla natura dell'atto.
  3.  Quando e' previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il
rilascio  di  riproduzioni,  copie,  estratti  o  certificati per via
telematica e' subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui
avvenuta riscossione e' dato atto nella copia, estratto o certificato
trasmessi.