Art. 12. Obblighi di conservazione e di custodia 1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purche' le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale".