Art. 12.
               Obblighi di conservazione e di custodia
  1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati
per  il  tempo  previsto  dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
  2.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  curano  la
conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1,
mediante   l'utilizzo  di  supporti  non  riscrivibili,  rinnovati  a
scadenze   prestabilite   e   secondo   le  regole  tecniche  emanate
dall'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione a
norma  dell'articolo  2,  comma  15, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
  3.  I  soggetti  di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni,
alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la
conservazione  nei  modi  di cui al comma 2. Eseguita tale operazione
dal  registro  in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli
affari esauriti da almeno due anni.
 
          Note all'art. 12:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre    1963,   n.   1409,   reca:   "Norme   relative
          all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 15, della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              "15.  Gli  obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti,   per  finalita'  amministrative  e  probatorie,
          previsti   dalla   legislazione   vigente,   si   intendono
          soddisfatti  anche  se  realizzati mediante supporto ottico
          purche'  le  procedure  utilizzate  siano conformi a regole
          tecniche  dettate,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge, dall'Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  di  cui al
          decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39. Restano in
          ogni  caso  in  vigore  le  norme  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          relative  all'ordinamento  e  al personale degli Archivi di
          Stato,  nonche'  le norme che regolano la conservazione dei
          documenti  originali  di  interesse  storico,  artistico  e
          culturale".