Art. 13
                         Elenco dei registri

  1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie;
2) ruolo   generale  degli  affari  civili  -  procedimenti  speciali
   sommari;
3) ruolo  generale  degli  affari civili - controversie in materia di
   lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;
4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie;
5) ruolo sezionale per le cause ordinarie;
6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;
7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di
   assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice;
8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore;
9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza
   obbligatoria;
10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis, 186-ter,
   186-quater del codice di procedura civile;
11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;
12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza;
14) ruolo delle udienze collegiali;
15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie;
16) registro  delle  sentenze  e  degli  altri provvedimenti emessi e
   pubblicati;
17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali;
18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi
   in camera di consiglio;
19) ruolo generale delle esecuzioni civili;
20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;
21) registro  degli  incarichi  conferiti e dei compensi liquidati ai
   notai per le operazioni di vendita;
22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento;
23) registro dei fallimenti dichiarati;
24) pubblico registro dei falliti;
25) registro dei concordati preventivi;
26) registro delle amministrazioni concordate;
27) registro delle liquidazioni coatte amministrative;
28) registro delle amministrazioni straordinarie;
29) registro  per  l'annotazione  delle  spese anticipate dall'erario
   nelle procedure fallimentari;
30) registro delle adozioni;
31) registro degli interdetti e degli inabilitati;
32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti;
33) registro   delle   curatele   dei   minori   emancipati  e  degli
   inabilitati;
34) registro delle istanze al giudice tutelare;
35) registro delle successioni;
36) registro delle persone giuridiche;
37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato
   dominio;
38) registro  degli  incarichi  affidati  e dei compensi liquidati ai
   consulenti   tecnici,  ai  legali  e  ai  curatori,  commissari  e
   liquidatori fallimentari;
39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio;
40) registro  dei  verbali  di  adunanza  della  commissione  per  il
   gratuito patrocinio;
41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
42) registro  delle  spese  concernenti  le  cause in cui siano parti
   persone o enti ammessi alla prenotazione a debito;
43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici;
44) registro   cronologico  dei  provvedimenti  e  degli  altri  atti
   originali;
45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
46) registro   per   la  trascrizione  dei  contratti  e  degli  atti
   costitutivi  di  privilegi  relativi  a  vendita  o  locazione  di
   macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L.
   1.000.000;
47) registro generale dei testamenti;
48) registro dei ruoli.
  2.   I  registri  di  cui  al  comma  1,  ad  eccezione  di  quelli
contraddistinti  dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 40, 41,
44,  45,  e  46,  ove  tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da
rubrica alfabetica.
  3.  Gli  uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di
seguito  precisato.  Presso  le  sezioni  staccate dei tribunali sono
tenuti  i  medesimi  registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11,
12,  16,  17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45 e 48
del comma 1.
  4.  Presso  la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai
numeri  1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 45 e 48 del comma 1.
  5.  Presso  la  Suprema  corte di cassazione sono tenuti i seguenti
registri:
1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica;
2) ruolo di udienza per ciascuna sezione;
3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;
4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
5) registro  delle  spese  inerenti  alle cause riflettenti persone o
   enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito.
  6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo  generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica
   alfabetica;
2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater;
3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
4) registro  delle  sentenze  e  degli  altri  provvedimenti emessi e
   pubblicati;
5) ruolo di udienza;
6) ruolo  generale  degli affari amministrativi, stragiudiziali e non
   contenziosi e relativa rubrica alfabetica;
7) registro   cronologico   dei  provvedimenti  e  degli  altri  atti
   originali;
8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
10) registro  delle  spese  concernenti  le  cause in cui siano parti
   persone o enti ammessi alla prenotazione a debito;
11) registro  degli  incarichi  conferiti e dei compensi liquidati ai
   consulenti tecnici;
12) registro dei ruoli.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si riporta il testo degli articoli 186-bis, 186-ter e
          186-quater del codice di procedura civile:
              "Art.  186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non
          contestate).  -   Su istanza di parte il giudice istruttore
          puo'  disporre,  fino  al  momento della precisazione delle
          conclusioni,  il pagamento delle somme non contestate dalle
          parti costituite.
              L'ordinanza  costituisce titolo esecutivo e conserva la
          sua efficacia in caso di estinzione del processo.
              L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze
          revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma,
          e 178, primo comma".
              "Art.  186-ter  (Istanza  di  ingiunzione).  -  Fino al
          momento   della   precisazione  delle  conclusioni,  quando
          ricorrano  i  presupposti di cui all'art. 633, primo comma,
          numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte
          puo'  chiedere  al  giudice  istruttore,  in ogni stato del
          processo,  di  pronunciare  con  ordinanza  ingiunzione  di
          pagamento o di consegna.
              L'ordinanza  deve  contenere  i  provvedimenti previsti
          dall'art.    641,    ultimo   comma,   ed   e'   dichiarata
          provvisoriamente  esecutiva  ove ricorrano i presupposti di
          cui  all'art.  642,  nonche',  ove  la  controparte non sia
          rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma.
          La provvisoria  esecutorieta'  non puo' essere mai disposta
          ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
          prodotta  contro  di  lei o abbia proposto querela di falso
          contro l'atto pubblico.
              L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze
          revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
              Se  il  processo si estingue l'ordinanza che non ne sia
          gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
          653, primo comma.
              Se  la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e'
          contumace,  l'ordinanza  deve  essere notificata ai sensi e
          per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve
          altresi'  contenere  l'espresso  avvertimento  che,  ove la
          parte  non  si costituisca entro il termine di venti giorni
          dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'art. 647.
              L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per
          l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".
              "Art.  186-quater  (Ordinanza  successiva alla chiusura
          dell'istruzione).   -   Esaurita  l'istruzione  il  giudice
          istruttore,  su istanza della parte che ha proposto domanda
          di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al
          rilascio  di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento
          ovvero  la  consegna  o  il  rilascio,  nei  limiti per cui
          ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice
          provvede sulle spese processuali.
              L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con
          la sentenza che definisce il giudizio.
              Se,  dopo  la  pronuncia dell'ordinanza, il processo si
          estingue,  l'ordinanza  acquista l'efficacia della sentenza
          impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
              La  parte  intimata  puo' dichiarare di rinunciare alla
          pronuncia  della  sentenza,  con  atto notificato all'altra
          parte  e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito
          dell'atto   notificato,  l'ordinanza  acquista  l'efficacia
          della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza".