Art. 13 Elenco dei registri 1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie; 2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari; 3) ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie; 4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie; 5) ruolo sezionale per le cause ordinarie; 6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice; 7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice; 8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore; 9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria; 10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater del codice di procedura civile; 11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza; 12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza; 13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza; 14) ruolo delle udienze collegiali; 15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie; 16) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati; 17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali; 18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio; 19) ruolo generale delle esecuzioni civili; 20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari; 21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita; 22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento; 23) registro dei fallimenti dichiarati; 24) pubblico registro dei falliti; 25) registro dei concordati preventivi; 26) registro delle amministrazioni concordate; 27) registro delle liquidazioni coatte amministrative; 28) registro delle amministrazioni straordinarie; 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari; 30) registro delle adozioni; 31) registro degli interdetti e degli inabilitati; 32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti; 33) registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati; 34) registro delle istanze al giudice tutelare; 35) registro delle successioni; 36) registro delle persone giuridiche; 37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio; 38) registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari; 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio; 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio; 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario; 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito; 43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici; 44) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 46) registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L. 1.000.000; 47) registro generale dei testamenti; 48) registro dei ruoli. 2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 40, 41, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica. 3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1. 4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1. 5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica; 2) ruolo di udienza per ciascuna sezione; 3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali; 4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito. 6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica; 2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater; 3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza; 4) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati; 5) ruolo di udienza; 6) ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica; 7) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario; 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito; 11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici; 12) registro dei ruoli.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice di procedura civile: "Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma". "Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione). - Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma. Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'art. 647. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale". "Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. La parte intimata puo' dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza".