Art. 14.
               Determinazione dei modelli dei registri
  1.  Ciascuno  dei registri indicati all'articolo 13 puo' consistere
di uno o piu' modelli.
  2.  Con  decreti  del  Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nei   casi   previsti   dall'articolo   646   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  approvato  con  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, sono
stabiliti  i  modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto
dall'articolo  33  del  regio  decreto  18  dicembre  1941, n. 1368 e
dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 646 del regio decreto
          23  maggio  1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione
          del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato):
              "Art.  646.  -  I  progetti  di regolamento di pubblica
          amministrazione,  d'istruzione  o  di altre disposizioni di
          carattere  continuativo,  concernenti  la  contabilita' e i
          servizi  amministrativi  che  abbiano  con  essa attinenza,
          debbono  essere sottoposti al preventivo esame del ministro
          delle finanze (ragioneria generale).
              Quando  occorra  sentire su detti progetti il Consiglio
          di  Stato,  viene  a questo comunicato lo schema concordato
          col ministero suddetto.
              I   decreti   reali  e  ministeriali  che  approvano  i
          regolamenti,  le istruzioni o le disposizioni di cui sopra,
          vengono emanati di concerto col ministro delle finanze.
              Negli  altri  provvedimenti,  che  non abbiano forma di
          decreto,   deve   farsi  menzione  dell'accordo  preso  col
          Ministro medesimo.
              Deve  inoltre  farsi  sempre  menzione  del  parere del
          Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 33 del citato regio
          decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
              "Art. 33. - Nel caso previsto dall'art. 183 del codice,
          il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto,
          su  istanza  dell'altro  coniuge,  e  sentito  il  pubblico
          ministero".
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 marzo
          1956,  n. 182, recante "Norme relative a nuove attribuzioni
          dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie":
              "Art.  3.  -  Negli uffici giudiziari, aventi un numero
          rilevante  di  affari,  il  dirigente  la  cancelleria puo'
          disporre  la divisione in piu' volumi dei registri indicati
          nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".