Art. 14. Determinazione dei modelli dei registri 1. Ciascuno dei registri indicati all'articolo 13 puo' consistere di uno o piu' modelli. 2. Con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono stabiliti i modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzione o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilita' e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del ministro delle finanze (ragioneria generale). Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col ministero suddetto. I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle finanze. Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo. Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto". - Si riporta il testo dell'art. 33 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: "Art. 33. - Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182, recante "Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie": "Art. 3. - Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria puo' disporre la divisione in piu' volumi dei registri indicati nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".