Art. 15.
                 Archivio digitale dei provvedimenti
  1.  Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello e'
istituito  un  archivio,  tenuto  ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti
in  materia  civile  e  penale,  che sono determinati con decreti del
Ministro della giustizia.
  2.  I  soggetti  di cui all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare
copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma
1 del presente articolo.