Art. 15. Archivio digitale dei provvedimenti 1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello e' istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia. 2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.