Art. 16.
           Prima copia dei provvedimenti in forma digitale
  1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono:
    a)  al  momento  del  deposito,  a  fare  la  copia  digitale, da
conservare nell'archivio di cui all'articolo 15, comma 1;
    b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata
sull'originale del provvedimento;
    c)  ad  autenticare  la  copia informatica del provvedimento e le
successive annotazioni mediante la firma digitale.