Art. 17.
       Archivio digitale dei provvedimenti del giudice di pace
  1.  Presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace e' istituito un
archivio,  tenuto  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2, dove sono
conservati,  in  copia,  le sentenze, comprese quelle emesse ai sensi
dell'articolo  281-sexies del codice di procedura civile, e gli altri
provvedimenti   di   cui   all'articolo  15,  comma  1,  se  soggetti
all'obbligo di registrazione.
  2.  Ferme  le competenze dell'ufficio di cancelleria del giudice di
pace  in  ordine agli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 18, il
supporto  informatico  contenente  la  raccolta dei provvedimenti, se
sussistono  ragioni  organizzative  e tecniche, puo' essere collocato
presso il tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio.
  3.   La  decisione  di  collocare  il  supporto  informatico  fuori
dell'ufficio   del  giudice  di  pace  e'  assunta  dalla  competente
articolazione  del  Ministero della giustizia sentiti il responsabile
dei  sistemi informativi automatizzati, il presidente del tribunale e
il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
 
          Nota all'art. 17:
              - Si trascrive il testo dell'art. 281-sexies del codice
          di procedura civile:
              "Art.  281-sexies  (Decisione  a seguito di trattazione
          orale).  -  Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies,
          il  giudice,  fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare
          la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
          istanza  di  parte,  in un'udienza successiva e pronunciare
          sentenza  al  termine  della discussione, dando lettura del
          dispositivo  e  della  concisa esposizione delle ragioni di
          fatto e di diritto della decisione.
              In  tal  caso, la sentenza si intende pubblicata con la
          sottoscrizione  da  parte  del  giudice  del verbale che la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria".