Art. 18.
                     Raccolta dei provvedimenti
  1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 7, comma 1, procedono, almeno
ogni  tre  anni,  alla formazione di una copia dell'archivio mediante
l'utilizzo  di  supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche
emanate    dall'Autorita'    per    l'informatica    nella   pubblica
amministrazione  a  norma  dell'articolo  2, comma 15, della legge 24
dicembre 1993, n. 537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui
all'articolo  15,  comma  1, possono essere eliminati i provvedimenti
depositati da almeno tre anni.
 
          Nota all'art. 18:
              - Per  il  testo  dell'art. 2, comma 15, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 9.