Art. 19.
               Raccolta dei provvedimenti in originale
  1.  Sono  fatte  salve  le  norme di cui agli articoli 35 del regio
decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  16, comma 2 e 23 del decreto
ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, regolanti la raccolta annuale
degli originali dei provvedimenti giurisdizionali.
 
          Note all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 35 del citato regio
          decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
              "Art.  35  (Volumi  dei  provvedimenti originali). - Il
          cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli
          originali  delle  sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei
          processi  verbali  di  conciliazione,  nonche' le copie dei
          verbali   contententi   le  sentenze  pronunciate  a  norma
          dell'art. 281-sexies".
              - Si  riporta il testo degli articoli 16, comma 2, e 23
          del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante
          "Regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  di  procedura
          penale":
              "2.  Gli originali dei provvedimenti del giudice per le
          indagini  preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo
          agli  atti  di  indagine  presso la segreteria del pubblico
          ministero.  Per  le  sentenze  e  per i decreti di condanna
          emessi  dal  giudice per le indagini preliminari si applica
          la disposizione dell'art. 23".
              "Art.  23.  - 1.  Gli  originali  delle  sentenze e dei
          decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi
          custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi".