Art. 20.
                         Regole procedurali
  1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sono
emanate le regole procedurali.
  2.  Nelle  more della emanazione delle regole procedurali i sistemi
informatici  in  uso  possono  essere  utilizzati  se  assicurano  il
controllo  dell'accesso  ai  dati e la integrita' fisica degli stessi
secondo  gli  standard  indicati  dall'ufficio  del  responsabile dei
sistemi informativi automatizzati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 marzo 2000

                     Il Ministro della giustizia
                              Diliberto
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 67