Art. 3. Tenuta dei registri 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali. 2. La conformita' alle regole tecniche e alle regole procedurali e' certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema. 3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti puo', su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note all'art. 1.