Art. 3.
                         Tenuta dei registri
  1.  I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole
procedurali.
  2. La conformita' alle regole tecniche e alle regole procedurali e'
certificata  dal  responsabile dei sistemi informativi automatizzati,
di  cui  all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39,  del  Ministro  della  giustizia  prima  della  messa  in uso del
sistema.
  3.  La competente articolazione del Ministero della giustizia o del
diverso  Ministero  presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono
istituiti   puo',   su   richiesta  motivata  del  capo  dell'ufficio
interessato   e  sentito  il  responsabile  dei  sistemi  informativi
automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  testo  dell'art.  10 della legge 12 febbraio
          1993, n. 39, si veda nelle note all'art. 1.