Art. 4. Modalita' di tenuta dei registri 1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro; 2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.