Art. 4.
                  Modalita' di tenuta dei registri
  1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche
e  le  regole  procedurali di attuazione garantisce la integrita', la
disponibilita'    e    la    riservatezza   dei   dati   e   consente
l'identificazione del soggetto che accede al registro;
  2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in
uso,  sono  numerati  e  vidimati  in ogni mezzo foglio dal dirigente
della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui
delegata.