Art. 5. Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati 1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati e' disciplinato secondo i seguenti livelli: a) pubblico; b) limitato agli aventi diritto; c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorita' competente secondo la legge; d) riservato agli uffici e alle autorita' specificamente individuati dalla legge. 2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione.