Art. 5.
       Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati
  1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio
di  copie,  estratti o certificati e' disciplinato secondo i seguenti
livelli:
    a) pubblico;
    b) limitato agli aventi diritto;
    c)   consentito   solo   previa   autorizzazione   dell'autorita'
competente secondo la legge;
    d)   riservato   agli  uffici  e  alle  autorita'  specificamente
individuati dalla legge.
  2.  Nel  sistema  informatico  a  ciascun  livello di accesso viene
attribuito uno specifico codice di identificazione.