Art. 6 Tenuta informatizzata dei registri 1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e comunque da ogni altra disposizione di legge. 2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o piu' supporti informatici. Il sistema consente la possibilita' di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione. 3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 (Approvazione della tariffa penale): "Art. 160. - Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione, dovranno essere iscritti per ordine di data nel registro di cui all'art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 264. La data che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati e' quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse. Quelle per le indennita' di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovra' farsi cenno di cio' nella colonna osservazioni. Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come e' prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti della assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed i giurati. Il registro accennato in quest'articolo sara' conforme al modulo n. 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovra' essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re". - Si riporta il testo degli articoli 22, 47, 51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: "Art. 22. - Il registro delle persone giuridiche e' istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e' tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale". "Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti [c.c. 389] e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati". "Art. 51. - Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione". "Art. 52. - Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni. In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredita' beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari. Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni". - Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie". - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili): "Art. 3. - I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonche' gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'art. 1. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo art. 7. Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalita' dei contraenti, nonche' quella della localita' in cui sara' installata o utilizzata la macchina. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprieta', o dei diritti del locatore, nonche' il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa". "Art. 4. - Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): "Art. 50 (Pubblico registro dei falliti). - Nella cancelleria di ciascun tribunale e' tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonche' di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale. Finche' l'iscrizione non e' cancellata, il fallito e' soggetto alle incapacita' stabilite dalla legge. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente".