Art. 6
                 Tenuta informatizzata dei registri

  1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei
dati  di  cui  ai  modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del
presente regolamento, dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre
1865,  n.  2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  civile,  approvate  con  regio  decreto 18
dicembre  1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre
1965,  n.  1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e comunque da ogni altra disposizione di legge.
  2.  I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o piu'
supporti   informatici.   Il  sistema  consente  la  possibilita'  di
estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione,
il  giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed
ogni  altro  tipo  di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni
che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
  3.  I  registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per
intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 160 del regio decreto
          23  dicembre  1865,  n.  2701  (Approvazione  della tariffa
          penale):
              "Art.  160.  - Tutti  i mandati che saranno spediti dai
          presidenti  delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri,
          dai  giudici  e  dai  pretori  incaricati  dell'istruzione,
          dovranno essere iscritti per ordine di data nel registro di
          cui  all'art.  131  del regolamento generale giudiziario 14
          dicembre 1865, n. 264.
              La  data che deve servire di norma per l'iscrizione dei
          mandati  e'  quella  stessa degli atti per l'esecuzione dei
          quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.
              Quelle per le indennita' di trasferta dei consiglieri e
          giudici  istruttori potranno essere iscritte anche sotto la
          data  del  giorno  successivo  al  ritorno, ma dovra' farsi
          cenno di cio' nella colonna osservazioni.
              Le  somme  dovute  ai pretori e cancellieri per le loro
          trasferte   dovranno  essere  senza  ritardo  iscritte  nel
          registro  di loro ufficio come e' prescritto nel precedente
          capoverso,   ed   in   quello   del   tribunale  alla  data
          dell'ordinanza  del  presidente; a questa data si iscrivono
          pure  quelle  accordate  ai  presidenti  della  assise,  ai
          procuratori generali o loro sostituiti ed i giurati.
              Il  registro accennato in quest'articolo sara' conforme
          al  modulo  n.  12  annesso alla presente e prima di essere
          posto  in  uso  dovra' essere numerato e quindi vidimato in
          cadun   mezzo   foglio   dal  procuratore  generale  e  dal
          procuratore del Re".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 22, 47, 51 e 52
          delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice civile,
          approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
              "Art.  22.  -   Il registro delle persone giuridiche e'
          istituito  presso  la  cancelleria  del  tribunale  di ogni
          capoluogo  di  provincia  ed  e'  tenuto  sotto  la diretta
          sorveglianza del presidente del tribunale".
              "Art. 47. -  Presso l'ufficio del giudice tutelare sono
          tenuti   un  registro  delle  tutele  dei  minori  e  degli
          interdetti  [c.c. 389] e un altro delle curatele dei minori
          emancipati e degli inabilitati".
              "Art.  51.  -   Nel registro delle tutele devono essere
          annotati,  in  capitoli  speciali  per  ciascun  minore,  i
          provvedimenti  emanati  dal  tribunale  per  i minorenni ai
          sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332,
          333, 334 e 335 del codice.
              A  tal  fine la cancelleria del tribunale che ha emesso
          il  provvedimento  deve  trasmetterne copia in carta libera
          entro  dieci  giorni  all'ufficio  del giudice tutelare del
          luogo  in  cui  il minore ha il domicilio per la prescritta
          annotazione".
              "Art. 52. -  Presso la cancelleria di ogni tribunale e'
          tenuto,   a   cura   del  cancelliere,  il  registro  delle
          successioni.
              In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti
          e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e'
          fatta   d'ufficio   dal   cancelliere,   se  si  tratta  di
          dichiarazioni  da  lui  ricevute  o  di  provvedimenti  del
          tribunale;  su  istanza  della parte e dietro produzione di
          copia autentica dell'atto, negli altri casi.
              Il  registro  e'  diviso in tre parti. Nella prima sono
          registrati  le  dichiarazioni di accettazione dell'eredita'
          con   beneficio   d'inventario   e  tutti  gli  atti  e  le
          indicazioni    relativi   al   beneficio   d'inventario   e
          all'amministrazione    e    liquidazione   delle   eredita'
          beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli
          articoli   508  e  509  del  codice  e  la  menzione  della
          pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione
          delle   dichiarazioni   di   credito.  Nella  seconda  sono
          registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'.
              Nella  terza  sono registrati i provvedimenti di nomina
          dei  curatori  delle  eredita'  giacenti,  nonche' gli atti
          relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o
          di rinunzia degli esecutori testamentari.
              Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica
          alfabetica  contenente l'indicazione del nome delle persone
          la  cui  successione  si  e'  aperta  e il riferimento alla
          pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni".
              - Il  regio  decreto  18  dicembre 1941, n. 1368, reca:
          "Disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura
          civile e disposizioni transitorie".
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
          28  novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di
          nuove macchine utensili):
              "Art.  3.  -   I  contratti stipulati a norma e per gli
          effetti  di  cui agli articoli precedenti, nonche' gli atti
          costitutivi  di  privilegio,  devono, a richiesta di parte,
          essere  trascritti su apposito registro dal cancelliere del
          tribunale indicato nell'art. 1.
              Sono  del  pari  soggetti  a  trascrizione  i contratti
          previsti dal successivo art. 7.
              Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati
          la  data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1
          e  7  con  l'indicazione  delle generalita' dei contraenti,
          nonche'  quella  della  localita' in cui sara' installata o
          utilizzata la macchina.
              La  trascrizione  effettuata  ai  sensi  della presente
          legge  rende  opponibile la riserva della proprieta', o dei
          diritti  del  locatore,  nonche'  il  privilegio legale, ai
          terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto
          del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa".
              "Art.  4.  -  Le caratteristiche, il prezzo di vendita,
          le   modalita'   per  l'applicazione  ed  il  distacco  del
          contrassegno,  i  modelli  del certificato di origine e dei
          registri   speciali   da   tenersi  dalle  cancellerie  dei
          tribunali,  verranno  determinati  con decreto del Ministro
          per  l'industria  e  per  il  commercio, di concerto con il
          Ministro  per  la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre
          mesi   dalla   pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del regio decreto 16
          marzo   1942,   n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione controllata e
          della liquidazione coatta amministrativa):
              "Art.   50  (Pubblico  registro  dei  falliti). - Nella
          cancelleria  di  ciascun  tribunale  e'  tenuto un pubblico
          registro  nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono
          dichiarati  falliti  dallo  stesso  tribunale,  nonche'  di
          quelli  dichiarati  altrove,  se  il  luogo  di nascita del
          fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
              Le  iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal
          registro in seguito a sentenza del tribunale.
              Finche'  l'iscrizione  non e' cancellata, il fallito e'
          soggetto alle incapacita' stabilite dalla legge.
              Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con
          decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
              Fino   all'istituzione  del  registro  dei  falliti  le
          iscrizioni  previste  dal  presente  articolo sono eseguite
          nell'albo dei falliti attualmente esistente".