Art. 7.
                           S o g g e t t i
  1.  Il dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le
persone  autorizzate  alle  operazioni  di immissione, cancellazione,
variazione ed esibizione.
  2. La identificazione di colui che effettua le operazioni di cui al
comma  1, con l'indicazione della relativa data ed ora, e' conservata
nel sistema informatico.