Art. 8.
                   lnterruzione del funzionamento
  1.   In   caso   di  interruzione  del  funzionamento  del  sistema
informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su
ciascuno  di  essi  la  data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla
natura  dell'atto,  e  un  numero  progressivo  provvisorio. Gli atti
vengono,  successivamente  inseriti  nel  sistema informatico secondo
l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio.
  2.  Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero
superiore  ad  uno,  l'ordine di inserimento degli atti depositati e'
indicato   dalla   data  di  deposito,  dal  numero  progressivo  che
contrassegna  il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto
l'atto e dal numero provvisorio.