Art. 9.
                    Informatizzazione degli atti
  1. Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
  2.  Se  la  legge  richiede  la  sottoscrizione dell'atto a pena di
nullita',  l'autenticita' ne e' attestata mediante la firma digitale,
secondo le regole tecniche.
  3. L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal
sistema  informatico,  del nominativo del firmatario e' equipollente,
per la validita' dell'atto, all'apposizione di firma autografa.
  4.  Il  sistema  informatico  consente  di effettuare riproduzioni,
copie o estratti, anche su supporto cartaceo.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
          si veda in nota all'art. 1.