Art. 9. Informatizzazione degli atti 1. Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Se la legge richiede la sottoscrizione dell'atto a pena di nullita', l'autenticita' ne e' attestata mediante la firma digitale, secondo le regole tecniche. 3. L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del nominativo del firmatario e' equipollente, per la validita' dell'atto, all'apposizione di firma autografa. 4. Il sistema informatico consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su supporto cartaceo.
Nota all'art. 9: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1.