Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, n. 70. L'articolo 1 e' soppresso. All'articolo 2: il comma 1 e' soppresso; al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "nella formula tariffaria bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al primo periodo, le parole da: ", nelle classi di merito" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti."; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore"; al comma 3, le parole: "tariffe di bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis." e le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,"; dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo. 5-ter. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni. 5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. 5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. L'articolo 6 e' soppresso.