(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  28
                         MARZO 2000, n. 70. 
 
  L'articolo 1 e' soppresso. 
  All'articolo 2: 
    il comma 1 e' soppresso; 
    al  comma  2,  ovunque  ricorrano,  le  parole:  "nella   formula
tariffaria  bonus-malus"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio  in  relazione
al verificarsi o meno di sinistri"; al primo periodo, le  parole  da:
", nelle classi di merito" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: "nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei
quali non risultino  nell'ultimo  periodo  di  osservazione  sinistri
provocati dai conducenti."; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai
contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori  e  motocicli
relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12  della  legge
24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o
per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo  o
disdettati   dall'impresa,    qualora    riproposti    allo    stesso
assicuratore"; 
    al comma 3, le parole: "tariffe di bonus-malus"  sono  sostituite
dalle seguenti: "formule  tariffarie  che  prevedono  variazioni  del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; 
    al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 12 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:
"2-bis." e le parole:  "comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come
modificato dalla relativa legge di conversione,"; 
    dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  "5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private  e
di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai  fini  dell'osservanza,  da
parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente
articolo. 
  5-ter.  Le  imprese  di  assicurazione   che   non   osservano   le
disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono  assoggettate,  per
ogni singola violazione, alla sanzione  amministrativa  da  lire  tre
milioni a lire nove milioni. 
  5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione  e  il
contrasto   di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore    delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a  motore  immatricolati  in
Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati  dei  sinistri  ad
essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa  la  banca  dati  a
decorrere dal 1o gennaio 2001. Da tale  data  ciascuna  compagnia  e'
tenuta a comunicare all'ISVAP  i  dati  riguardanti  i  sinistri  dei
propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite  modalita'
stabilite  dallo  stesso  ISVAP.  Le  procedure  e  le  modalita'  di
funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP,  sentite  le
compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di
ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. 
  5-quinquies.  L'inosservanza  degli   obblighi   di   comunicazione
all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione  delle  seguenti
sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in
caso di mancato invio dei dati; b) da lire  un  milione  a  lire  tre
milioni in caso di ritardo  o  incompletezza  dei  dati  inviati.  Le
predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per  cento
in  ogni  caso  di  reiterazione   dell'inosservanza   dei   suddetti
obblighi". 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
  L'articolo 5 e' soppresso. 
  L'articolo 6 e' soppresso.