Art. 27
                        Delegazioni negoziali

  1.  Il  procedimento  negoziale  intercorre  tra una delegazione di
parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede,  e  dai  Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della   progammazione   economica,  o  dai  sottosegretari  di  Stato
rispettivamente  delegati,  ed  una  delegazione delle organizzazioni
sindacali  rappresentative  del  personale della carriera prefettizia
individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo
i   criteri  generali  in  materia  di  rappresentativita'  sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.