Art. 3
    Espletamento delle attivita' di studio, consulenza e ricerca

  1.  Ferma  restando  la  facolta'  prevista  dall'articolo 1, comma
4-quinquies,  del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  28  febbraio  1990,  n.  37,  e
dall'articolo  16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i
funzionari  con  la  qualifica  di  prefetto e di viceprefetto che si
avvalgono di tale facolta' possono essere destinati, nel limite di un
contingente di venti unita' e per l'intera durata della permanenza in
servizio,  allo  svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di
ricerca,   nonche'   di  attivita'  valutative,  comprese  quelle  di
controllo   interno   ed  ispettive,  di  particolare  interesse  per
l'amministrazione dell'interno.
  2.  Con il procedimento negoziale di cui al Capo II e' stabilito il
trattamento  economico  accessorio  spettante ai funzionari di cui al
comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 4-quinquies
          del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   28 febbraio  1990,  n.  37
          (Disposizioni  urgenti  in materia di trattamento economico
          dei  dirigenti  dello  Stato  e  delle  categorie  ad  essi
          equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego).
              "4-quinquies.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art.
          15,  secondo  e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n.
          477,  e  all'art. 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre
          1989,  n.  357,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 dicembre  1989,  n. 417, sono estese ai dirigenti civili
          dello Stato".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421).
              "Art.  16.  (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1.
          E'  in  facolta'  dei dipendenti civili dello Stato e degli
          enti  pubblici  non economici di permanere in servizio, con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421  per  un  periodo  massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per essi previsti".