Art. 9
                          Nomina a prefetto

  1.  La  nomina  a  prefetto e' conferita con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita'
di  organico  e  nel  rispetto  della  riserva per il personale della
carriera  prefettizia  prevista  dall'articolo  236  del  decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni anno, il Ministro dell'interno
costituisce,  su  designazione  del Consiglio di amministrazione, una
commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al
capo  del dipartimento competente per l'amministrazione del personale
della  carriera  prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due
tra  i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo
nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
Con  il  decreto  di  costituzione e' individuato il componente della
commissione  chiamato  a  svolgere  le  funzioni di presidente e sono
indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo
di  dipartimento  e  l'altro  titolare di un ufficio territoriale del
governo  nelle  sedi  capoluogo  di  regione  identificate  come aree
metropolitane.
  3.  La  commissione  consultiva  individua, sulla base delle schede
valutative  annuali di cui all'articolo 16, comma 4, delle esperienze
professionali   maturate   e   dell'intero  servizio  prestato  nella
carriera,  i  funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti
idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte
il  numero  dei  posti  disponibili.  I  funzionari  selezionati sono
indicati,   secondo   l'ordine  alfabetico,  in  un  apposito  elenco
all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
  4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al
Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
  5.  Restano  ferme  le disposizioni dell'articolo 42 della legge 1o
aprile  1981,  n.  121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella
nomina  a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la
commissione  consultiva  di cui al comma 2 e' costituita, su proposta
del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento
competente   per   l'amministrazione  del  personale  della  carriera
prefettizia,  dal  capo  della  polizia  -  Direttore  generale della
pubblica  sicurezza,  da  altro  titolare  di  incarico  di  capo  di
dipartimento   e   da   due   prefetti   nominati   tra  i  dirigenti
dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza.  Sono indicati come
membri  supplenti  il  vice direttore generale vicario della pubblica
sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione
della pubblica sicurezza.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 236 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 2):
              "Art.  236 (Riserva di posti nella nomina di prefetto).
          I  posti  di  prefetto  previsti in organico debbono essere
          coperti,    per    almeno   tre   quinti,   dal   personale
          amministrativo        della        carriera       direttiva
          dell'amministrazione civile dell'interno".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  42  della  legge
          1o aprile     1981,     n.     121    (Nuovo    ordinamento
          dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Art.  42  (Nomina  a  dirigente  generale-prefetto dei
          dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza). -
          I    dirigenti    generali    dell'amministrazione   civile
          dell'interno,  entro  il  limite di diciassette posti della
          dotazione   organica,  vengono  nominati  tra  i  dirigenti
          dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
              I  dirigenti  generali  della  pubblica  sicurezza sono
          nominati   tra   i   dirigenti   superiori  della  pubblica
          sicurezza.
              I  dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati
          entro  il  termine  massimo di quattro anni fra i dirigenti
          generali    dell'amministrazione    civile    dell'interno,
          conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella
          anzidetta qualifica.
              L'inquadramento     fra     i     dirigenti    generali
          dell'amministrazione  civile  puo' essere disposto anche in
          soprannumero   da   riassorbirsi  con  le  vacanze  che  si
          verificano fra i posti di cui al primo comma.
              Fino  al  riassorbimento  del  soprannumero  di  cui al
          precedente  comma,  non  si  possono  effettuare nomine dei
          dirigenti generali di cui al secondo comma.
              Per   la   preposizione  dei  dirigenti  generali  alla
          direzione   degli  uffici  del  dipartimento  si  osservano
          rigorosi criteri di professionalita'.
              Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
          numero   dei   posti   di  tenente  generale  eventualmente
          assorbiti  dai  ruoli  ad esaurimento vanno temporaneamente
          detratti  dal  numero  di  cui  al primo comma sino al loro
          totale assorbimento".