(Tabella A)
                                                            Tabella A 
                                                    (art. 1, comma 2) 
 
 
 
    Individuazione  delle  funzioni  e  dei  compiti  esercitati  dal
personale della carriera prefettizzia: 
      a) attivita' di rappresentanza dello Stato sul territorio e  di
collaborazione   a   favore   degli   enti   locali;   attivita'   di
collaborazione a favore delle regioni e di coordinamento degli uffici
periferici  dello  Stato  nei  limiti  dell'art.   11   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; raccordo delle attivita'  statali
in sede locale e promozione in sede locale della cooperazione tra  le
pubbliche amministrazioni; 
      b)  espletamento  nell'ambito  degli  uffici  territoriali  del
governo delle funzioni del commissario  del  governo,  dell'autorita'
provinciale di pubblica sicurezza e delle attribuzioni in materia  di
protezione  civile,  di  difesa  civile  e  di  coordinamento   delle
attivita' di soccorso; 
      c) attivita' finalizzate a garantire la  regolare  costituzione
degli organi elettivi degli enti  locali  e  la  loro  funzionalita',
anche nei casi di gestione commissariale, nonche' alla vigilanza  sui
servizi statali gestiti  dagli  enti  locali;  attivita'  dirette  ad
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni  elettorali  e
dei referendum popolari; 
      d) espletamento dei  compiti  di  tutela  dei  diritti  civili,
compresi quelli delle confessioni religiose,  di  cittadinanza  e  di
minoranze  linguistiche,  nonche'  in  materia  di  immigrazione,  di
condizione giuridica dello straniero, di asilo e di zone di confine; 
      e) esercizio dei  compiti  connessi  alla  responsabilita'  del
prefetto a garanzia della legalita' amministrativa ovvero finalizzati
alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi
essenziali; esercizio  delle  attribuzioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative; 
      f) coordinamento delle attivita' di livello internazionale  nei
diversi  settori  di  competenza  dell'amministrazione  dell'interno,
anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera,  raccordo  sul
territorio delle iniziative di rilievo internazionale  e  cura  delle
relazioni  con  gli  organismi  dell'Unione  europea;   rapporti   di
collaborazione  con  gli  organi   del   Governo   e   le   autorita'
indipendenti;  espletamento  di  incarichi  speciali  conferiti   con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
competente in relazione alla natura dell'incarico,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'interno;  attivita'  di  documentazione  generale  per
esigenze di Governo; 
      g) direzione degli uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
Ministro, dei dipartimenti e degli uffici territoriali  del  governo;
direzione degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i
compiti di cui alla presente tabella; direzione e  coordinamento  dei
servizi comuni  che  richiedono  la  gestione  unitaria  dei  compiti
dell'amministrazione dell'interno, da individuare ai sensi  dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  rappresentanza
dell'amministrazione nelle sedi giurisdizionali;  espletamento  delle
funzioni complementari rispetto a quelle  indicate  nelle  precedenti
lettere. 
 
          Note alla tabella A:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento vedasi
          alle note dell'art. 1):
              "Art.  11 (L'ufficio territoriale del governo). - 1. Le
          prefetture  sono  trasformate  in  uffici  territoriali del
          governo.
              2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte
          le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
          ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
          titolari  di  tutte  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
          uffici.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          spettanti  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome.
              3.  Il  prefetto  preposto all'ufficio territoriale del
          governo   nel  capoluogo  della  regione  assume  anche  le
          funzioni di commissario del governo.
              4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si provvede alla
          specificazione  dei  compiti  e  delle  responsabilita' del
          titolare   dell'ufficio   territoriale   del   governo,  al
          riordino,   nell'ambito   dell'ufficio   territoriale   del
          governo,   dei   compiti   degli  uffici  periferici  delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
          governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  le specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli uffici territoriali del governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'ufficio  territoriale  del  governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
          del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
              5.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  amministrazioni  periferiche  degli affari
          esteri,  della  giustizia,  della difesa, del tesoro, delle
          finanze,  della  pubblica  istruzione,  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
          cui   compiti   sono   attribuiti   dal   presente  decreto
          legislativo    ad   agenzie.   Il   titolare   dell'ufficio
          territoriale  del  governo  e' coadiuvato da una conferenza
          permanente,  da  lui presieduta e composta dai responsabili
          delle   strutture  periferiche  dello  Stato.  Il  titolare
          dell'ufficio  territoriale  di  governo nel capoluogo della
          regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta
          dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali
          dello Stato".
              - Per  l'argomento  dell'art.  17,  comma  4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi alle note dell'art. 1.