Art. 2
                       Comitato organizzatore

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del Ministro degli affari esteri, e' costituito un comitato
organizzatore  della  Conferenza,  presieduto  dal Sottosegretario di
Stato   agli  affari  esteri  delegato  per  le  questioni  attinenti
all'emigrazione, e composto da:
a) cinque  membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai
   Presidenti  delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni
   permanenti competenti nella materia;
b) due  rappresentanti  del  CNEL,  designati dal presidente di detto
   Consiglio;
c) i  membri  del  comitato  di  presidenza del CGIE e sei membri del
   Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;
d) i  presidenti  delle  commissioni  di  lavoro  di cui all'articolo
   8-bis,  comma  1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368,
   come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;
e) due   rappresentanti,  o  loro  supplenti,  della  Presidenza  del
   Consiglio  dei  Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari
   esteri,  dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un
   rappresentante,  o  suo  supplente, per ciascuno dei Ministeri del
   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, della
   pubblica   istruzione,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, del commercio
   con  l'estero,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
   tecnologica  e dei Dipartimenti per le pari opportunita' e per gli
   affari sociali;
f) cinque  rappresentanti  delle  regioni  designati dalla Conferenza
   permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
   autonome di Trento e di Bolzano;
g) cinque   rappresentanti   designati   dalla   Consulta   nazionale
   dell'emigrazione  tra  le  principali  associazioni  o federazioni
   operanti nel campo dell'emigrazione;
h) sette  esperti  in  materia  di  emigrazione designati dai partiti
   politici che hanno rappresentanza nel CGIE;
i) quattro  rappresentanti  designati  dalle organizzazioni sindacali
   piu' rappresentative;
l) quattro   esperti   nelle   materie  attinenti  agli  scopi  della
   Conferenza,  designati dal Ministro degli affari esteri di cui due
   operanti nel campo dell'informazione;
m) un  rappresentante della Commissione nazionale per la parita' e le
   pari   opportunita'   tra  uomo  e  donna,  istituita,  presso  la
   Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990,
   n. 164.
  2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i) del comma 1
sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.
  3.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono nominati due vice
presidenti  del  comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i
rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
  4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la
realizzazione  della  Conferenza.  In  particolare,  esso delibera in
ordine  ai  temi  che  devono  formare  oggetto  di  dibattito,  alla
designazione  dei  relatori,  ai criteri per la scelta dei delegati e
per  gli  inviti da diramare. Delibera altresi' sul regolamento della
Conferenza,  sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le
preconferenze  continentali  da  tenere  in  Europa, nell'America del
Nord,  nell'America  del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza
dei  parlamentari  di  origine italiana e gli incontri preparatori di
donne  di  origine italiana, nonche' su ogni altra questione relativa
allo svolgimento dei lavori.
  5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte
dai segretario generale della Conferenza.
 
          Note all'art. 2:
              - La   legge   6   novembre   1989,   n.  368,  recante
          "Istituzioni   del   Consiglio   generale   degli  italiani
          all'estero",  e'  stata  modificata  dalla  legge 18 giugno
          1998, n. 198, la quale, abrogandone il comma 5 dell'art. 8,
          lo  ha  sostituito con l'art. 8-bis, che, cosi' recita come
          segue:
              "Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in:
                da a) a c) (omissis);
                d)    commissioni    di    lavoro    per    tematiche
          dell'emigrazione,   che   si   riuniscono   quando  e  dove
          necessario;
                e) (omissis).
              - La  legge  22  giugno  1990,  n. 164, recante: "Norme
          sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al
          comma  2  dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400",
          ha  individuato  tra  i  compiti  del Segretariato generale
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, lo studio e
          l'elaborazione  delle modifiche necessarie a&nc,;conformare
          la  legislazione  al  fine della uguaglianza tra i sessi ed
          assistere  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in
          relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti
          nell'attuazione  dei  progetti nazionali e locali aventi il
          medesimo fine.