Art. 2 Comitato organizzatore 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da: a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti nella materia; b) due rappresentanti del CNEL, designati dal presidente di detto Consiglio; c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza; d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198; e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunita' e per gli affari sociali; f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione; h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE; i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative; l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri di cui due operanti nel campo dell'informazione; m) un rappresentante della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164. 2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresi' sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le preconferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli incontri preparatori di donne di origine italiana, nonche' su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori. 5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dai segretario generale della Conferenza.
Note all'art. 2: - La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante "Istituzioni del Consiglio generale degli italiani all'estero", e' stata modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, la quale, abrogandone il comma 5 dell'art. 8, lo ha sostituito con l'art. 8-bis, che, cosi' recita come segue: "Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in: da a) a c) (omissis); d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario; e) (omissis). - La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: "Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400", ha individuato tra i compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a&nc,;conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine.