Art. 3 Comitato esecutivo 1. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 2 nomina tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da: a) due senatori e due deputati; b) un rappresentante del CNEL; c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso comitato; d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198; e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari opportunita' e della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna; f) tre membri tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g); g) i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). 2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate. 3. Il comitato esecutivo, in conformita' alle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa. 4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, vedasi in note all'art. 2.