Art. 3
                         Comitato esecutivo

  1.  Il  comitato  organizzatore  di cui all'articolo 2 nomina tra i
suoi  membri  un  comitato  esecutivo,  presieduto dal presidente del
comitato  organizzatore  stesso  o  da altro membro da lui delegato e
composto da:
a) due senatori e due deputati;
b) un rappresentante del CNEL;
c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali
   e  quattro  membri  del  comitato  di  presidenza, designati dallo
   stesso comitato;
d) i  presidenti  delle  commissioni  di  lavoro  di cui all'articolo
   8-bis,  comma  1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368,
   come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;
e) un  rappresentante,  o  suo  supplente, per ciascuno dei Ministeri
   degli  affari  esteri,  dell'interno,  del  tesoro, del bilancio e
   della  programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
   sociale,  del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari
   opportunita'  e  della  Commissione  nazionale per la parita' e le
   pari opportunita' fra uomo e donna;
f) tre membri tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
g) i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l).
  2.  Il  comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del
comitato  organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni
adottate.
  3.  Il  comitato  esecutivo,  in  conformita'  alle  direttive  del
comitato  organizzatore,  provvede  inoltre  a  quanto necessario per
assicurare  l'ordinato  e  proficuo  svolgimento dei lavori sul piano
amministrativo.   In   particolare,   esso   precisa   i  criteri  di
utilizzazione  del personale addetto al segretariato della Conferenza
e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.
  4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal
segretario  generale  della  Conferenza.  Alle  riunioni del comitato
esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  testo  dell'art. 8-bis, comma 1, lettera d),
          della  legge  6  novembre  1989,  n.  368,  vedasi  in note
          all'art. 2.