Art. 11
   Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore

  1.  Ad  eccezione  dei  contratti  affidati  a  seguito  di appalto
concorso,  l'impresa  appaltatrice,  durante il corso dei lavori puo'
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai
sensi  dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di
sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.
  2.  Possono  formare  oggetto  di  proposta  le modifiche dirette a
migliorare   gli   aspetti   funzionali,   nonche'  singoli  elementi
tecnologici  o  singole  componenti  del progetto, che non comportano
riduzione  delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto  stesso  e  che mantengono inalterate il tempo di esecuzione
dei  lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita'
delle  proposte  e'  dimostrata  attraverso  specifiche  tecniche  di
valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
  3.  La  proposta  dell'appaltatore,  redatta  in  forma  di perizia
tecnica  corredata  anche degli elementi di valutazione economica, e'
presentata  al  direttore  dei  lavori  che  entro  dieci  giorni  la
trasmette  al  responsabile  del  procedimento  unitamente al proprio
parere.  Il  responsabile  del procedimento entro i successivi trenta
giorni,  sentito  il progettista, comunica all'appaltatore le proprie
motivate  determinazioni  ed in caso positivo procede alla stipula di
apposito atto aggiuntivo.
  4.   Le  proposte  dell'appaltatore  devono  essere  predisposte  e
presentate  in  modo  da  non comportare interruzione o rallentamento
nell'esecuzione   dei   lavori  cosi'  come  stabilita  nel  relativo
programma.
  5.  Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai
sensi  del  presente  articolo  sono ripartite in parti uguali tra la
stazione appaltante e l'appaltatore.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per   il  testo  del  secondo  periodo,  terzo  comma
          dell'art.  25  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e
          successive modiche, si veda la nota all'art. 12.