Art. 13
              Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

  1.  In  caso  di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale  dipendente,  l'appaltatore  e'  invitato  per iscritto dal
responsabile  del  procedimento  a  provvedervi  entro  i  successivi
quindici  giorni.  Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
motivatamente  la legittimita' della richiesta entro il termine sopra
assegnato,  la stazione appaltante puo' pagare anche in corso d'opera
direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.
  2.  I  pagamenti  di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante
sono  provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.
  3.  Nel  caso  di  formale  contestazione  delle richieste da parte
dell'appaltatore,   il   responsabile   del   procedimento   provvede
all'inoltro   delle   richieste  e  delle  contestazioni  all'ufficio
provinciale  del  lavoro  e della massima occupazione per i necessari
accertamenti.