Art. 24
                  Sospensione e ripresa dei lavori

  1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi
di  avverse  condizioni  climatiche,  di  forza  maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a  regola  d'arte  dei  lavori  stessi;  tra  le circostanze speciali
rientrano  le  situazioni  che determinano la necessita' di procedere
alla  redazione  di  una  variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo  25,  comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge,
queste  ultime  due  qualora  dipendano  da  fatti non prevedibili al
momento della conclusione del contratto.
  2.  La  sospensione  disposta  ai  sensi del comma 1 permane per il
tempo  necessario  a  far  cessare  le  cause che hanno comportato la
interruzione  dell'esecuzione  dell'appalto.  Nel caso di sospensione
dovuta  alla  redazione  di perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato   alla   complessita'   ed  importanza  delle  modifiche  da
introdurre al progetto.
  3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la  sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza
che  la  stazione  appaltante  abbia  disposto  la ripresa dei lavori
stessi,  puo' diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a  dare  le  necessarie  disposizioni al direttore dei lavori perche'
provveda  a  quanto  necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente  comma  e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto  della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
  4.  Nei  casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento,
il  responsabile  del  procedimento  determina il momento in cui sono
venute  meno  le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo
hanno  indotto  a  sospendere  i lavori. Qualora la sospensione, o le
sospensioni  se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad  un  quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori  stessi,  o  comunque  quando  superino  sei mesi complessivi,
l'appaltatore  puo'  richiedere  lo  scioglimento del contratto senza
indennita';  se  la  stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore  ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
  5.  Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente,
per  la  sospensione  dei  lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
  6.  In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause
attribuibili  all'appaltatore,  la  sua  durata  non e' calcolata nel
tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
  7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133,
comma  7,  del  regolamento,  si  applicano  i  commi  1, 2 e 5; essa
determina  altresi'  il differimento dei termini contrattuali pari ad
un   numero   di  giorni  determinato  dal  prodotto  dei  giorni  di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto  della  sospensione  parziale  e  l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto
dall'impresa.
 
          Note all'art. 24:
              - Il testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          e' il seguente:
              "1.  Qualora  circostanze  speciali  impediscano in via
          temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola
          d'arte,  il  direttore dei lavori ne ordina la sospensione,
          indicando   le   ragioni   e   l'imputabilita'   anche  con
          riferimento alle risultanze del verbale di consegna".
              - Per il testo delle lettere a), b), b-bis) e c), comma
          1  dell'art.  25  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modifiche, vedasi la nota all'art. 12.
              - Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  133  del citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
          n. 554, e' il seguente:
              "2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile
          del  procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o
          necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e
          con gli effetti previsti dal capitolato generale".
              - Il testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          e' il seguente:
              "7.   Ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori
          insorgano,  per  cause  imprevedibili  o di forza maggiore,
          circostanze   che   impediscano  parzialmente  il  regolare
          svolgimento   dei   lavori,   l'appaltatore   e'  tenuto  a
          proseguire   le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si
          provvede   alla   sospensione   parziale   dei  lavori  non
          eseguibili  in  conseguenza  di  detti impedimenti, dandone
          atto in apposito verbale".