Art. 24 Sospensione e ripresa dei lavori 1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita' ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo' diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perche' provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. 6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non e' calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresi' il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Note all'art. 24: - Il testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna". - Per il testo delle lettere a), b), b-bis) e c), comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi la nota all'art. 12. - Il testo del comma 2, dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale". - Il testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale".