Art. 3
          Indicazione delle persone che possono riscuotere

  1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il  luogo  e  l'ufficio  dove saranno effettuati i pagamenti, e le
   relative  modalita', secondo le norme che regolano la contabilita'
   della stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,
   ricevere  e  quietanzare  le somme ricevute in conto o saldo anche
   per  effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito preventivamente
   riconosciute  dalla  stazione  appaltante; gli atti da cui risulti
   tale designazione sono allegati al contratto.
  2.  La  cessazione  o  la  decadenza  dall'incarico  delle  persone
autorizzate  a  riscuotere  e quietanzare deve essere tempestivamente
notificata alla stazione appaltante.
  3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla
stipula  del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione
le  generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
  4.  In  difetto  delle  indicazioni  previste dai commi precedenti,
nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.