Art. 32
           Definizione delle riserve al termine dei lavori

  1.  Le  riserve  e  le pretese dell'appaltatore, che in ragione del
valore  o  del  tempo  di  insorgenza  non  sono  state oggetto della
procedura  di  accordo  bonario  ai  sensi dell'articolo 31-bis della
legge,  sono  esaminate  e  valutate  dalla stazione appaltante entro
novanta  giorni  dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata
ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
  2.  Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della
legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o
senza  che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei
lavori,  l'appaltatore  puo'  chiedere che siano comunque definite le
proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione
appaltante  deve  in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta
giorni.
  3.  Il  pagamento  delle  somme  eventualmente  riconosciute  dalla
stazione  appaltante  deve  avvenire entro sessanta giorni decorrenti
dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In
caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
  4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese
gia'  oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere
proposte  per  importi  maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse.
 
          Note all'art. 32:
              - Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio
          1994,  n. 109, e successive modifiche vedi la nota all'art.
          10.
              - Il   testo  dell'art.  204  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  204  (Ulteriori provvedimenti amministrativi). -
          1.   Condotte   a   termine  le  operazioni  connesse  allo
          svolgimento  del  mandato  ricevuto,  l'organo  di collaudo
          trasmette  al  responsabile  del  procedimento, i documenti
          ricevuti e quelli contabili, unendovi:
                a) il processo verbale di visita;
                b) le proprie relazioni;
                c) il certificato di collaudo;
                d) il  certificato  dal responsabile del procedimento
          per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
                e) la  relazione  sulle osservazioni dell'appaltatore
          al certificato di collaudo.
              2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del
          procedimento tutti i documenti acquisiti.
              3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le
          deduzioni  dell'organo  di  collaudo e richiesto, quando ne
          sia  il caso in relazione all'ammontare o alla specificita'
          dell'intervento,  i  pareri  ritenuti  necessari all'esame,
          effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro
          sessanta  giorni  sull'ammissibilita'  del  certificato  di
          collaudo,  sulle  domande  dell'appaltatore e sui risultati
          degli  avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
          appaltante sono notificate all'appaltatore".
              - Il  testo  dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, e' il seguente:
              "Art.  28  (Collaudi  e vigilanza). - 1. Il regolamento
          definisce  le  norme  concernenti il termine entro il quale
          deve   essere  effettuato  il  collaudo  finale,  che  deve
          comunque  avere  luogo  non oltre sei mesi dall'ultimazione
          dei  lavori.  Il  medesimo regolamento definisce altresi' i
          requisiti   professionali   dei   collaudatori  secondo  le
          caratteristiche  dei lavori, la misura del compenso ad essi
          spettante,   nonche'  le  modalita'  di  effettuazione  del
          collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
          nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
              2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il divieto di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili.
              3.  Per  tutti i lavori oggetto della presente legge e'
          redatto  un  certificato  di  collaudo secondo le modalita'
          previste  dal  regolamento.  Il  certificato di collaudo ha
          carattere   provvisorio   ed  assume  carattere  definitivo
          decorsi  due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
          termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato
          ancorche'   l'atto   formale   di   approvazione   non  sia
          intervenuto  entro  due  mesi  dalla  scadenza del medesimo
          termine.  Nel  caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU
          il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito  da quello di
          regolare  esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
          non  eccedente  il  milione  di  ECU,  e'  in  facolta' del
          soggetto   appaltante   di  sostituire  il  certificato  di
          collaudo  con quello di regolare esecuzione. Il certificato
          di  regolare  esecuzione  e'  comunque emesso non oltre tre
          mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
              4.  Per  le  operazioni di collaudo, le amministrazioni
          aggiudicatrici  nominano  da uno a tre tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro  complessita'  e  all'importo  degli  stessi.  I
          tecnici   sono   nominati  dalle  predette  amministrazioni
          nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
          di   carenza   di  organico  accertata  e  certificata  dal
          responsabile del procedimento.
              5.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
          collaudo  non  devono  avere  svolto  alcuna funzione nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,   di   vigilanza  e  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoposti   al  collaudo.  Essi  non  devono  avere  avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il  soggetto  che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
          componenti   della  commissione  di  collaudo  non  possono
          inoltre  fare  parte  di  organismi che abbiano funzioni di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
              6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
          economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
              7.  E'  obbligatorio  il  collaudo in corso d'opera nei
          seguenti casi;
                a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
          sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
                b) in caso di opere di particolare complessita';
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
                d) in altri casi individuati nel regolamento.
              8.  Nei  casi di affidamento dei lavori in concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di  vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
          verificando il rispetto della convenzione.
              9.  Il  pagamento  della rata di saldo, disposto previa
          garanzia  fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
          novantesimo   giorno   dall'emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
          esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
          dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  1666, secondo comma, del
          codice civile.
              10.  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 1669 del codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto  appaltante  prima  che il certificato di collaudo
          assuma carattere definitivo.