Art. 32 Definizione delle riserve al termine dei lavori 1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento. 2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore puo' chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. 3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese gia' oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche vedi la nota all'art. 10. - Il testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi). - 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi: a) il processo verbale di visita; b) le proprie relazioni; c) il certificato di collaudo; d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo; e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. 2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti. 3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore". - Il testo dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente: "Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. 5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali. 7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi; a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento. 8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.