Art. 35
                  Proprieta' degli oggetti trovati

  1.  Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini
di  legge,  appartiene  alla  stazione appaltante la proprieta' degli
oggetti  di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte  o  l'archeologia,  compresi  i  relativi  frammenti,  che  si
dovessero  reperire  nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e
per   i   rispettivi   cantieri  e  nella  sede  dei  lavori  stessi.
L'appaltatore  ha  diritto  al  rimborso delle spese sostenute per la
loro  conservazione  e  per  le speciali operazioni che fossero state
espressamente  ordinate  al  fine  di  assicurarne l'integrita' ed il
diligente recupero.
  2.  Il  reperimento  di  cose  di  interesse  artistico,  storico o
archeologico  deve  essere  immediatamente  comunicato  alla stazione
appaltante.  L'appaltatore  non  puo'  demolire o comunque alterare i
reperti,  ne'  puo'  rimuoverli  senza  autorizzazione della stazione
appaltante.