Art. 36
               Proprieta' dei materiali di demolizione

  1.  I  materiali  provenienti  da escavazioni o demolizioni sono di
proprieta' dell'amministrazione.
  2.  L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel
luogo   stabilito  negli  atti  contrattuali,  intendendosi  di  cio'
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
  3.  Qualora  gli  atti  contrattuali prevedano la cessione di detti
materiali   all'appaltatore,  il  prezzo  ad  essi  convenzionalmente
attribuito  deve  essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo
che  la  deduzione  non sia stata gia' fatta nella determinazione dei
prezzi.