Art. 9 Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonche' delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresi' diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprieta' del progetto e' acquisita in capo alla stazione appaltante. 2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore. 4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita' con le modalita' di cui all'articolo 165 del regolamento.
Note all'art. 9: - Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", e' il seguente: "8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonche' di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita' di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. 9. La facolta' della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non puo' esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta' del termine utile contrattuale". - Il testo dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore). - 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto. 3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione". - Il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita'). - 1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilita' per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie".