Art. 9
              Riconoscimenti a favore dell'appaltatore
in caso di ritardata consegna dei lavori

  1.    Nel    caso   di   accoglimento   dell'istanza   di   recesso
dell'appaltatore  dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori
attribuibile  a  fatto  o  colpa  della  stazione appaltante ai sensi
dell'articolo  129,  commi  8  e 9, del regolamento, l'appaltatore ha
diritto  al  rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo
112   del  regolamento,  nonche'  delle  altre  spese  effettivamente
sostenute  e  documentate  in  misura  comunque  non  superiore  alle
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00
per  cento  per  la  parte  dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per
cento  per  la  eccedenza  fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la
parte  eccedente  i  3000  milioni.  Nel  caso  di appalto integrato,
l'appaltatore  ha  altresi'  diritto  al  rimborso  delle  spese  del
progetto  esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e
depurato  del  ribasso  offerto;  con  il pagamento la proprieta' del
progetto e' acquisita in capo alla stazione appaltante.
  2.  Ove  l'istanza  dell'impresa  non  sia  accolta  e  si  proceda
tardivamente  alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo   corrispondente   alla   produzione  media  giornaliera
prevista  dal  programma  di  esecuzione  dei  lavori  nel periodo di
ritardo,  calcolato  dal  giorno  di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
  3.  Oltre  alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun
altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
  4.  La  richiesta  di pagamento degli importi spettanti a norma del
comma  1,  debitamente  quantificata, deve essere inoltrata a pena di
decadenza  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di ricevimento della
comunicazione  di  accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta
di  pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere
formulata  a  pena  di  decadenza  mediante  riserva da iscrivere nel
verbale   di   consegna  dei  lavori  e  da  confermare,  debitamente
quantificata,  nel  registro  di contabilita' con le modalita' di cui
all'articolo 165 del regolamento.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  testo  dei  commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          recante  "Regolamento  di  attuazione della legge quadro in
          materia  di  lavori  pubblici  11 febbraio  1994, n. 109, e
          successive modificazioni", e' il seguente:
              "8.  Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o
          colpa   della   stazione   appaltante,  l'appaltatore  puo'
          chiedere   di   recedere   dal   contratto.   Nel  caso  di
          accoglimento   dell'istanza  di  recesso  l'appaltatore  ha
          diritto  al rimborso di tutte le spese contrattuali nonche'
          di  quelle  effettivamente  sostenute  e  documentate ma in
          misura  non  superiore  ai  limiti  indicati dal capitolato
          generale.  Ove  l'istanza dell'impresa non sia accolta e si
          proceda   tardivamente   alla  consegna,  l'appaltatore  ha
          diritto  ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
          ritardo,  le  cui  modalita'  di calcolo sono stabilite dal
          capitolato generale.
              9.   La  facolta'  della  stazione  appaltante  di  non
          accogliere  l'istanza  di recesso dell'appaltatore non puo'
          esercitarsi,  con  le  conseguenze  previste  dal  comma 8,
          qualora  il  ritardo  nella  consegna  dei lavori superi la
          meta' del termine utile contrattuale".
              - Il   testo  dell'art.  112  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.   112   (Spese   di  contratto,  di  registro  ed
          accessorie  a  carico dell'appaltatore). - 1. Sono a carico
          dell'appaltatore  tutte le spese di bollo e registro, della
          copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
              2.  La  liquidazione  delle  spese di cui al comma 1 e'
          fatta,   in   base  alle  tariffe  vigenti,  dal  dirigente
          dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto.
              3.  Sono  pure a carico dell'appaltatore tutte le spese
          di  bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
          lavoro,   dal  giorno  della  consegna  a  quello  data  di
          emissione  del  collaudo  provvisorio  o del certificato di
          regolare esecuzione".
              - Il   testo  dell'art.  165  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  165  (Eccezioni  e  riserve dell'appaltatore sul
          registro di contabilita'). - 1. Il registro di contabilita'
          e'  firmato  dall'appaltatore,  con  o  senza  riserve, nel
          giorno in cui gli viene presentato.
              2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro,
          e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
          giorni  e,  qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,
          se ne fa espressa menzione nel registro.
              3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a
          pena   di   decadenza,  nel  termine  di  quindici  giorni,
          esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
          le  corrispondenti  domande  di  indennita' e indicando con
          precisione  le  cifre di compenso cui crede aver diritto, e
          le ragioni di ciascuna domanda.
              4.  Il  direttore  dei  lavori, nei successivi quindici
          giorni,  espone  nel registro le sue motivate deduzioni. Se
          il   direttore  dei  lavori  omette  di  motivare  in  modo
          esauriente   le  proprie  deduzioni  e  non  consente  alla
          stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
          riconoscimento  delle  pretese dell'appaltatore, incorre in
          responsabilita'  per  le  somme  che,  per tale negligenza,
          l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
              5.  Nel  caso  in  cui  l'appaltatore non ha firmato il
          registro  nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
          con  riserva,  ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
          nel  termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
          definitivamente   accertati,  e  l'appaltatore  decade  dal
          diritto  di  far  valere  in  qualunque  termine  e modo le
          riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
              6.  Ove  per  qualsiasi  legittimo  impedimento non sia
          possibile  una  precisa  e  completa  contabilizzazione, il
          direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria
          sui  libretti,  e  di conseguenza sugli ulteriori documenti
          contabili,  quantita'  dedotte  da misurazioni sommarie. In
          tal  caso  l'onere  dell'immediata riserva diventa operante
          quando   in  sede  di  contabilizzazione  definitiva  delle
          categorie  di  lavorazioni  interessate  vengono portate in
          detrazione le partite provvisorie".