Art. 3

  1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui
all'articolo  2,  comma  1,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 2.000
milioni per l'anno 2000, e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001.
  2.  La  somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  la  quale provvede a somministrare le
somme  occorrenti  su apposita contabilita' speciale istituita presso
la  Tesoreria  centrale dello Stato e intestata al responsabile della
struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'articolo 2.
  3.  In  relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita'
di  fare  fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e
le   prestazioni   di   servizi   relativi  all'organizzazione  delle
iniziative  di  cui  all'articolo  2, comma 1, sono eseguiti anche in
deroga  alle  disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   23  dicembre  1999,  recante  disciplina
dell'autonomia   finanziaria  e  contabilita'  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del  31  gennaio  2000,  e alle norme di
contabilita'  generale  dello  Stato  in  quanto richiamate, fermo il
rispetto   del   diritto   comunitario   e   dei  princi¨pi  generali
dell'ordinamento  nazionale.  I  beni in tale modo acquistati saranno
acquisiti al patrimonio dello Stato.
  4.  Il  rendiconto  delle spese sostenute sulle aperture di credito
relative  alle  spese  per  l'organizzazione  delle iniziative di cui
all'articolo  2,  comma  1,  e'  presentato  entro il 30 giugno 2002,
all'Ufficio  di  bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.