Art. 5

  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione dell'articolo 1, pari a
lire  6.000  milioni  a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli
anni  2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni,
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4,
nel  limite  massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire
22.000  milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 2000- 2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando  per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
al  Ministero  degli  affari  esteri e per l'anno 2001, quanto a lire
2.000  milioni,  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari
esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero   dell'interno   e,   quanto   a   lire   16.000   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.