Art. 2
                            Procedimento

  1.  I  soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile
1998,  n.  125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio
di  statistica  al  SISTAN  avanzano  apposita istanza all'ISTAT che,
tramite  la  segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per
accertare  il  rispetto  dei  criteri  indicati nell'articolo 1. Tale
segreteria   puo'   acquisire   elementi   di  valutazione  anche  da
amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che
partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino
nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio
dei   Ministri   ovvero,  se  nominato,  il  Ministro  delegato  alla
attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il
provvedimento  di  definizione  del  procedimento,  su  proposta  del
Presidente   dell'ISTAT,   sentito   il   comitato   di  indirizzo  e
coordinamento  dell'informazione  statistica,  di cui all'articolo 17
del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 9 marzo 2000
                                          p. Il Presidente: Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 361
 
          Note all'art. 2:
              - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1998 vedi
          note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  17  del decreto legislativo n.
          322/1989 e' il seguente:
              "Art.   17   (Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
          dell'informazione   statistica).  -  1.  E'  costituito  il
          comitato  di  indirizzo  e  coordinamento dell'informazione
          statistica   per   l'esercizio   delle  funzioni  direttive
          dell'ISTAT  nei  confronti  degli  uffici  di  informazione
          statistica costituita ai sensi dell'art. 3.
              2. Il comitato e' composto:
                a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
                b) da    dieci   membri   in   rappresentanza   delle
          amministrazioni  statali,  di cui tre delle amministrazioni
          finanziarie,   dotate   dei   piu'   complessi  sistemi  di
          informazione   statistica,   indicate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
                c) da un rappresentante delle regioni designato tra i
          propri  membri  dalla  Conferenza permanente per i rapporti
          tra  lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, di cui
          all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) da un rappresentante dell'UPI;
                e) da un rappresentante dell'Union-camere;
                f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
                g) da  due rappresentanti di enti pubblici tra quelli
          dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione;
                h) dal direttore generale dell'ISTAT;
                i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di
          ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed
          affini.
              3.  Il  comitato puo' essere integrato, su proposta del
          presidente,  da  rappresentanti  di  altre  amministrazioni
          statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
              4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
          del  comma  2  sono nominati con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro o del
          rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui
          alla  lettera  i)  sono nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
              5.  Il  comitato  dura  in  carica quattro anni. I suoi
          membri possono essere confermati per non piu' di due volte.
              6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
          degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3,
          nonche'  atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici
          facenti  parte  del  Sistema  statistico  nazionale  di cui
          all'art.   2.  Le  direttive  sono  sottoposte  all'assenso
          dell'amministrazione  vigilante,  che  si  intende comunque
          dato  qualora,  entro trenta giorni dalla comunicazione, la
          stessa  non  formuli  rilievi.  Delibera,  su  proposta del
          presidente, il programma statistico nazionale.
              7.   Il   comitato  si  riunisce  su  convocazione  del
          presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli
          enti rappresentati ne ravvisino la necessita'.
              8.   Il   comitato   e'   costituito   con   la  nomina
          della maggioranza assoluta dei propri membri.