Art. 2 Procedimento 1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale segreteria puo' acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2000 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 361
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1998 vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituita ai sensi dell'art. 3. 2. Il comitato e' composto: a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede; b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT; c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) da un rappresentante dell'UPI; e) da un rappresentante dell'Union-camere; f) da tre rappresentanti dell'ANCI; g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione; h) dal direttore generale dell'ISTAT; i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. 8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.