Art. 3

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per
l'anno  2000  ed  in  lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 26 maggio 2000
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino