Art. 4 Adeguamento delle tolleranze 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, possono essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie categorie di strumenti di misura, al fine di adeguarli alle norme europee ed internazionali, nonche' all'evoluzione delle tecniche di fabbricazione.