Art. 4
                    Adeguamento delle tolleranze

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentito  il  comitato  centrale  metrico,  possono
essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie
categorie  di  strumenti  di  misura, al fine di adeguarli alle norme
europee  ed  internazionali, nonche' all'evoluzione delle tecniche di
fabbricazione.