Art. 7
          Modalita', requisiti e condizioni per il rilascio
            della concessione di conformita' metrologica

  1. Il fabbricante deve presentare alla camera di commercio apposita
domanda di concessione, contenente:
a) l'indicazione  delle  categorie  di  strumenti per i quali intende
   utilizzare la procedura della dichiarazione di conformita';
b) l'indicazione  dei  marchi e dei sigilli di protezione che intende
   utilizzare;
c) le  modalita'  che si intendono seguire nella legalizzazione degli
   strumenti;
d) l'impegno  di  adempiere  agli  obblighi  derivanti dal sistema di
   garanzia   della   qualita',   nonche'  quello  di  mantenerlo  in
   efficienza;
e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
f) l'impegno  a  conservare  copia  dei  certificati  di  conformita'
   metrologica degli strumenti legalizzati;
g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualita' e degli
   aspetti metrologici legali;
h) l'indicazione  dell'organismo  che, su incarico del fabbricante ha
   certificato  la conformita' del sistema di garanzia della qualita'
   alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
i) dichiarazione  dell'organismo  di  certificazione di soddisfare le
   condizioni  previste  dalle  lettere  a)  e  b)  dell'articolo 9 e
   l'impegno di cui alla successva lettera c) del medesimo articolo;
l) la  natura  e  le  modalita'  del rapporto intercorrente con detto
   organismo,  il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di
   quest'ultimo.
  2.  L'anzidetta  certificazione  di conformita', di cui al comma 1,
lettera h), e' assunta come base per il rilascio della concessione.
  3.   Il   fabbricante   mette   a  disposizione  dell'organismo  di
certificazione  e  della  camera  di  commercio tutte le informazioni
necessarie, in particolare, la documentazione sul sistema di garanzia
della  qualita'  e  quella relativa ai progetti degli strumenti per i
quali intende utilizzare la concessione.
  4.  Il  sistema  di  garanzia  della qualita' della produzione deve
convalidare  la  conformita' nel tempo della produzione agli standard
metrologici  indicati  nei  provvedimenti  di  ammissione  a verifica
prima, nonche' a quello di concessione.
  5.  Tutte  le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e
per  iscritto,  sotto  forma  di  procedure, metodi ed istruzioni. La
documentazione deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei
programmi,  dei  piani,  dei  manuali  e  dei  verbali riguardanti la
qualita'.   Tale   documentazione   deve  contenere  in  particolare,
un'adeguata descrizione:
a) degli  obiettivi  di qualita' della struttura organizzativa, delle
   responsabilita'  e  dei  poteri  della  direzione dell'impresa per
   quanto concerne la qualita' del prodotto;
b) del  processo  di  fabbricazione, delle tecniche di controllo e di
   garanzia  della  qualita'  delle  azioni sistematiche che verranno
   messe in atto;
c) degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e
   dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
d) degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualita'
   richiesta  del  prodotto  ed il reale funzionamento del sistema di
   garanzia della qualita'.
  6.  La  camera  di commercio competente entro sessanta giorni dalla
richiesta   emette   il  provvedimento  di  concessione;  l'eventuale
provvedimento  di  rifiuto  deve  essere  motivato  e  deve contenere
l'indicazione  del  termine  e dell'organo cui il ricorso deve essere
presentato.
  7. Il fabbricante informa l'organismo di certificazione e la camera
di  commercio competente circa qualsiasi aggiornamento del sistema di
qualita'  intervenuto  a  seguito di cambiamenti, quali l'adozione di
nuove tecnologie o nuove concezioni della qualita'.
  8.  Restano  salve  le  disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
Regolamento  per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto
12   giugno   1902,   n.  226,  e  sue  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Per il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, vedi in
          note all'art. 1. Gli articoli 6 e 7 cosi' recitano:
              "Art.  6.  -  1. Negli usi del commercio sono ammessi i
          pesi,  le  misure e gli strumenti per pesare o per misurare
          enumerati nella tabella B annessa alla legge.
              2.  Con  le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche
          essere   ammessi   per  decreto  ministeriale,  sentito  il
          comitato  centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli
          contemplati   nella   tabella  B  suddetta,  purche'  siano
          osservate  le  disposizioni dell'art. 4 della legge e della
          tabella A annessa alla medesima.
              3.  Con  le  stesse  formalita' potranno essere ammessi
          strumenti  per pesare o per misurare oltre quelli enumerati
          nella tabella B predetta.
              4.  In  questi casi i diritti di prima verificazione da
          pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi,
          le  misure e gli strumenti piu' prossimi ai nuovi. Caso per
          caso,   il   comitato   centrale   metrico   proporra'   le
          disposizioni    relative    alla   fabbricazione   e   alla
          verificazione".
              "Art. 7. - 1. Potranno essere ammessi con provvedimento
          ministeriale,  sentito  il comitato centrale metrico, pesi,
          misure  e  strumenti  per  pesare  e per misure contemplati
          dalla  legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano
          di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od
          aggiunte  in  confronto  dei  tipi considerati nel presente
          regolamento.
              2. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          dovranno  essere  corredate dai disegni, i quali rimarranno
          negli  atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di
          un esemplare dello strumento".