Art. 7 Modalita', requisiti e condizioni per il rilascio della concessione di conformita' metrologica 1. Il fabbricante deve presentare alla camera di commercio apposita domanda di concessione, contenente: a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformita'; b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che intende utilizzare; c) le modalita' che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti; d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualita', nonche' quello di mantenerlo in efficienza; e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione; f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformita' metrologica degli strumenti legalizzati; g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualita' e degli aspetti metrologici legali; h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante ha certificato la conformita' del sistema di garanzia della qualita' alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti; i) dichiarazione dell'organismo di certificazione di soddisfare le condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 e l'impegno di cui alla successva lettera c) del medesimo articolo; l) la natura e le modalita' del rapporto intercorrente con detto organismo, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo. 2. L'anzidetta certificazione di conformita', di cui al comma 1, lettera h), e' assunta come base per il rilascio della concessione. 3. Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo di certificazione e della camera di commercio tutte le informazioni necessarie, in particolare, la documentazione sul sistema di garanzia della qualita' e quella relativa ai progetti degli strumenti per i quali intende utilizzare la concessione. 4. Il sistema di garanzia della qualita' della produzione deve convalidare la conformita' nel tempo della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a verifica prima, nonche' a quello di concessione. 5. Tutte le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto, sotto forma di procedure, metodi ed istruzioni. La documentazione deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualita'. Tale documentazione deve contenere in particolare, un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualita' del prodotto; b) del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita' delle azioni sistematiche che verranno messe in atto; c) degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza; d) degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualita' richiesta del prodotto ed il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualita'. 6. La camera di commercio competente entro sessanta giorni dalla richiesta emette il provvedimento di concessione; l'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato e deve contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. 7. Il fabbricante informa l'organismo di certificazione e la camera di commercio competente circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualita' intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualita'. 8. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 7: - Per il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, vedi in note all'art. 1. Gli articoli 6 e 7 cosi' recitano: "Art. 6. - 1. Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella B annessa alla legge. 2. Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purche' siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. 3. Con le stesse formalita' potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre quelli enumerati nella tabella B predetta. 4. In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi, le misure e gli strumenti piu' prossimi ai nuovi. Caso per caso, il comitato centrale metrico proporra' le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione". "Art. 7. - 1. Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misure contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento. 2. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento".