Art. 8
                    Provvedimento di concessione

  1. Il provvedimento di concessione contiene:
a) l'indicazione delle categorie di strumenti;
b) le  iscrizioni  e  le  caratteristiche dei marchi e dei sigilli di
   protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il
   fabbricante deve apporre sugli strumenti;
c) le  modalita' che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione
   degli strumenti;
d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformita' del
   sistema di garanzia della qualita'.
  2.  In  caso  di  variazione  dell'organismo  che ha certificato la
conformita'  del  sistema  di  garanzia  della  qualita'  deve essere
richiesta una nuova concessione.
  3.  Il  provvedimento  di  concessione  e'  comunicato  all'Ufficio
centrale metrico a cura della camera di commercio concedente.