Art. 8 Provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione contiene: a) l'indicazione delle categorie di strumenti; b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti; c) le modalita' che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti; d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformita' del sistema di garanzia della qualita'. 2. In caso di variazione dell'organismo che ha certificato la conformita' del sistema di garanzia della qualita' deve essere richiesta una nuova concessione. 3. Il provvedimento di concessione e' comunicato all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio concedente.