Art. 9
   Caratteristiche di idoneita' degli organismi di certificazione

  1. Ai fini del riconoscimento dei certificati di conformita' di cui
al   comma   2  dell'articolo  7,  sono  riconosciuti  validi  quelli
rilasciati  da  organismi  di  certificazione  di sistemi di garanzia
della qualita', che soddisfino le seguenti condizioni:
a) risultino   istituzionalmente   rivolti   al   settore  produttivo
   comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione;
b) siano  accreditati  a livello nazionale o comunitario in base alla
   norma UNI CEI EN 45012 o equivalente;
c) s'impegnino  ad  inviare,  entro  trenta  giorni dalla conclusione
   delle  visite  ispettive effettuate in sede di certificazione o di
   sorveglianza,  i relativi rapporti alla camera di commercio che ha
   rilasciato la concessione.
  2.  L'Ufficio  centrale metrico comunica alle camere di commercio i
nominativi  degli  organismi  che  soddisfano le condizioni di cui al
comma 1.
 
          Nota all'art. 9:
              -  La norma UNI CEI EN 45012, indica i criteri generali
          per gli organismi di certificazione dei sistemi qualita'.