Art. 9 Caratteristiche di idoneita' degli organismi di certificazione 1. Ai fini del riconoscimento dei certificati di conformita' di cui al comma 2 dell'articolo 7, sono riconosciuti validi quelli rilasciati da organismi di certificazione di sistemi di garanzia della qualita', che soddisfino le seguenti condizioni: a) risultino istituzionalmente rivolti al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione; b) siano accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente; c) s'impegnino ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha rilasciato la concessione. 2. L'Ufficio centrale metrico comunica alle camere di commercio i nominativi degli organismi che soddisfano le condizioni di cui al comma 1.
Nota all'art. 9: - La norma UNI CEI EN 45012, indica i criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi qualita'.