Art. 11 Abrogazioni ed entrata in vigore 1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamente al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 marzo 2000 Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 156