Art. 11 
                  Abrogazioni ed entrata in vigore 
 
  1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19,  20,  21  del  citato
testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli
articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  68,
70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio  metrico
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,  n.  242,  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  nonche'  ogni   altra   disposizione
contrastante  o  incompatibile  con  quelle  contenute  nel  presente
decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  articoli
20 e 50, relativamente al conferimento delle  funzioni  degli  uffici
metrici provinciali alle camere di commercio. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 marzo 2000 
                                                   Il Ministro: Letta 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000 
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 156