Art. 4 
          Verificazione eseguita da laboratori accreditati 
 
  1.  La  verificazione  periodica  puo'  essere  eseguita  anche  da
laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti  alle
stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di  qualificazione
tecnico-professionale. 
  2. Ai fini dell'accreditamento le camere  accertano  l'indipendenza
del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura
commerciale o finanziaria e da  rapporti  societari  con  gli  utenti
metrici, nonche' la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei. 
  3. Le condizioni e le  modalita'  di  accreditamento  dei  suddetti
laboratori sono determinate con decreto del Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Comitato  centrale
metrico.