Art. 4 Verificazione eseguita da laboratori accreditati 1. La verificazione periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. 2. Ai fini dell'accreditamento le camere accertano l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonche' la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei. 3. Le condizioni e le modalita' di accreditamento dei suddetti laboratori sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.