Art. 5 Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici 1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualita' della produzione, puo' essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517. 2. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformita' metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236, puo' essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, reca: "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico". - La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca: "Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni". L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unita' sono le seguenti: Per le misure lineari: Il metro internazionale. Per le misure di superficie: Il metro quadrato. Per le misure di solidita': Il metro cubo. Per i pesi: Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale. Per le misure di capacita': Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale".