Art. 23
                     Disposizioni di attuazione

  1.  Alla  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai sensi
dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  9 gennaio 1999, n. 1, e'
affidato  il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle
agevolazioni,   anche   finanziarie,  e  all'assistenza  tecnica  dei
progetti  e  delle  iniziative  presentate  ai fini della concessione
delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
  2.  Nell'attuazione  delle  attribuzioni  di  cui  al  comma  1, la
societa'   Sviluppo   Italia   S.p.a.  stipula  apposita  convenzione
triennale  con  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale,
sentito  il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del
presente decreto.
  3.  La  societa'  di  cui  al  comma  1  e' autorizzata a stipulare
contratti  di  finanziamento  con i beneficiari delle misure previste
dal presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano nel limite
delle  competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
          Note all'art. 23:
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          9 gennaio  1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa'
          di   promozione  e  istituzione  della  societa'  "Sviluppo
          Italia",  a  norma  degli  articoli  11  e  14  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59),  come  modificato  dal  decreto
          legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Per  lo  svolgimento  delle attivita'
          considerate  nel pensente decreto, entro il 31 gennaio 1999
          e'  istituita  una  societa'  per  azioni con sede in Roma,
          denominata "Sviluppo Italia .
              2.  La  societa'  di  cui  al  comma  1  ha  per scopo,
          attraverso  l'erogazione  di  servizi  e  l'acquisizione di
          partecipazioni,   di   promuovere   attivita'   produttive,
          attrarre  investimenti, promuovere iniziative occupazionali
          e   nuova  imprenditorialita',  sviluppare  la  domanda  di
          innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei
          settori  agricolo,  turistico  e  del commercio, purche' le
          predette  attivita'  siano  sempre  correlate  a iniziative
          d'impresa     concorrenziali;     dare     supporto    alle
          amministrazioni   pubbliche   centrali   e  locali  per  la
          programmazione   finanziaria,   la   progettualita'   dello
          sviluppo,  la  consulenza  in  materia  di  gestione  degli
          incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni
          del  presente  decreto e con particolare riferimento per il
          Mezzogiorno  e  le  altre  aree  depresse, come definite ai
          sensi  della  normativa  comunitaria. La societa' di cui al
          comma   1   puo'   avvalersi   delle   societa'   operative
          eventualmente costituite ai sensi del comma 4.
              3.  Alla  societa'  di cui al comma 1 sono conferite, o
          fatte   acquisire,   le   partecipazioni  azzionarie  nelle
          societa'  SPI,  ITAINVEST, IG - Societa' per l'imprenditori
          giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAURA S.p.a. e
          le  quote  di  IPI,  detenute  dallo Stato a da societa' da
          questo   controllate.   La   partecipazione   azionaria  di
          ITAINVEST  in  Italia  Lavoro e' conferito al Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, che
          esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa con il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale.
              4.  La  societa' di cui al comma 1 provvede al riordino
          ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e
          delle  strutture  delle  societa'  di  cui al comma 3 in un
          unico  gruppo,  a  tale  fine  ricollocandole in una o piu'
          societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero
          in  rami  d'azienda  eventualmente  dotati  di contabilita'
          separata,  ferma  restando  la  distinzione  funzionale fra
          servizi  allo  sviluppo  e servizi finanziari; le eventuali
          perizie  avvengono  a valore di libro sempre che non vi sia
          opposizione  immediata  e  motivata  da  parte di azionisti
          diversi  dalle  amministrazioni  dello Stato. Sono comunque
          assicurate  la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con
          l'eliminazione   di  duplicazioni  e  sovrapposizioni,  nel
          rispetto  delle  specificita'  di  settore, con particolare
          riguardo  a  quello  agricolo e agro-alimentare, nonche' la
          massima  efficienza  delle strutture aziendali e la massima
          efficacia   delle   politiche  di  sviluppo  industriale  e
          dell'occupazione,  in  attuazione  degli  indirizzi e delle
          priorita'  determinati  con  direttiva  del  Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.
              4-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni, ciascuno nell'ambito
          delle  proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed
          ogni  forma  utile di integrazione su programmi definiti di
          attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e
          le finanziarie locali di promozione.
              4-ter.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto  e  per  almeno  un  biennio  i nuovi finanziamenti
          nazionali  e  comunitari  assegnati alla societa' di cui al
          comma  1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse
          dell'obiettivo 1.
              5.  Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112".
              - Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.   112   (Conferimento   di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), cosi' recitano:
              "Art.  18  (Funzioni  e compiti conservati alla Stato).
          -1.  Sono  conservate allo Stato le funzioni amministrative
          concernenti:
                a) i  brevetti  e  la  proprieta'  industriale, salvo
          quanto   previsto   all'art.   20   del   presente  decreto
          legislativo;
                b) la  classificazione  delle  tipologie di attivita'
          industriali  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 12 agosto
          1977, n. 675;
                c) la determinazione dei campioni nazionali di unita'
          di  misura;  la  conservazione  dei prototipi nazionali del
          chilogrammo e del metro;
                d) la  definizione dei criteri generali per la tutela
          dei consumatori e degli utenti;
                e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
                f) la  classificazione  delle sostanze che presentano
          pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
          norme  da  osservarsi  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei
          relativi   opifici,   stabilimenti  o  depositi  e  per  il
          trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
          derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773;
                g) le  industrie  operanti  nel  settore della difesa
          militare,    ivi    comprese    le   funzioni   concernenti
          l'autorizzazione  alla  fabbricazione,  all'importazione  e
          all'esportazione di armi da guerra;
                h) la  fabbricazione, l'importazione, il deposito, la
          vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali
          esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza
          sul  Banco  nazionale di prova delle armi portatili e delle
          munizioni commerciali;
                i) la    classificazione    dei    gas    tossici   e
          l'autorizzazione per il relativo impiego;
                l) le  prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato
          e  il  divieto  di  utilizzazione  in  materia di macchine,
          prodotti  e  dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e
          le  competenze  in  materia  di  certificazione, nei limiti
          previsti dalla normativa comunitaria;
                m) l'amministrazione  straordinaria  delle imprese in
          crisi,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n.
          95, e successive modifiche;
                n) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
          concessione,   per   il   controllo  e  per  la  revoca  di
          agevolazioni,  contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici
          di  qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati
          e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
          fini  di  monitoraggio  e  valutazione degli interventi, la
          fissazione  dei  limiti  massimi  per  l'accesso al credito
          agevolato  alle  imprese industriali, la determinazione dei
          tassi  minimi  di  interesse  a  carico  dei beneficiari di
          credito agevolato;
                o) la   concessione   di   agevolazioni,  contributi,
          sovvenzioni,   incentivi,   benefici  di  qualsiasi  genere
          all'industria,  nei  casi  di  cui  alle  lettere seguenti,
          ovvero  in  caso  di  attivita'  o  interventi di rilevanza
          economica  strategica  o  di  attivita'  valutabili solo su
          scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
          l'esigenza  di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra
          gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
          Conferenza Stato-regioni;
                p) la  concessione di agevolazioni, anche fiscali, di
          contributi,  incentivi,  benefici per attivita' di ricerca,
          sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
                q) la  gestione  del  fondo  speciale  per la ricerca
          applicata  e  del  fondo speciale rotativo per rinnovazione
          tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
                r) la  gestione del fondo di garanzia di cui all'art.
          2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.   Con   delibera   della   Conferenza  unificata  sono
          individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
          di  garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita
          il  proprio  intervento  alla  contro-garanzia dei predetti
          fondi  regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi
          di  cui  all'art.  155,  comma  4,  del decreto legislativo
          10 settembre 1993, n. 385;
                s) le  prestazioni,  i  servizi, le agevolazioni e la
          gestione  dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla
          legge  24 maggio  1977,  n.  227, nonche' la determinazione
          delle   tipologie   e   caratteristiche   delle  operazioni
          ammissibili  al  contributo e delle condizioni, modalita' e
          tempi della loro concessione;
                t) la   determinazione  delle  caratteristiche  delle
          macchine  utensili,  del prezzo di vendita, delle modalita'
          per  l'applicazione  e  il  distacco  del contrassegno, dei
          modelli del certificato di origine e dei registri speciali,
          ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
                u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata,
          delle   aree   economicamente   depresse   del   territorio
          nazionale,   il   coordinamento,  la  programmazione  e  la
          vigilanza  sul complesso dell'azione di intervento pubblico
          nelle   aree   economicamente   depresse   del   territorio
          nazionale,  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle
          grandi  infrastrutture  a  carattere  interregionale  o  di
          interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
          del  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
                v) il  coordinamento  delle  intese  istituzionali di
          programma,  definite  dall'art.  2,  comma 203, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  e  dei  connessi strumenti di
          programmazione negoziata;
                z) l'attuazione   delle  misure  di  cui  alla  legge
          25 febbraio  1992,  n. 215, per l'imprenditoria femminile e
          al  decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,' convertito con
          modificazioni  dalla  legge  28 febbraio  1986,  n. 44, per
          l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
                aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge
          22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
          legge  19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica
          dell'intervento   nel   Mezzogiorno   e  agevolazioni  alle
          attivita'  produttive. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto legislativo, le direttive per
          la  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  predetto
          decreto-legge  n.  415,  sono  determinate  con decreto del
          Ministo  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
          d'intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di
          quelle  per  le  agevolazioni previste dalla lettera p) del
          presente comma;
                bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari
          ai  soggetti  operanti nel settore della cinematografia, di
          cui  alla  legge  4 novembre  1965,  n.  1213, e successive
          modificazioni e integrazioni.
              2.  Senza  pregiudizio  delle attivita' concorrenti che
          possono  svolgere  le  regioni  e gli enti locali, ai sensi
          dell'art.  1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo
          Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
                a) l'assicurazione    la    riassicurazione   ed   il
          finanziamento dei crediti all'esportazione;
                b) la  partecipazione  ad  imprese  e societa' miste,
          promosse  o  partecipate da imprese italiane; la promozione
          ed    il   sostegno   finanziario,   tecnico-economico   ed
          organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
          investimento  e  di cooperazione commerciale ed industriale
          da parte di imprese italiane;
                c) il  sostegno  alla  partecipazione  di  imprese  e
          societa' italiane a gare internazionali;
                d) l'attivita'  promozionale  di  rilievo  nazionale,
          attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
              3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
          cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
              "Art.  19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
          enti  locali).  -1.  Sono  delegate  alle  regioni tutte le
          funzioni,  amministrative  statali  concernenti  la materia
          dell'industria,  come  definita nell'art. 17, non riservate
          allo  Stato  ai  sensi  dell'art.  l8 e non attribuite alle
          province e alle camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura,  ai sensi del presente articolo e dell'art.
          20.  Tra  le  funzioni  delegate  sono  comprese  anche  le
          funzioni   amministrative   concernenti   l'attuazione   di
          interventi   dell'Unione   europea  salvo  quanto  disposto
          dall'art. 18.
              2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
          n),  o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
          funzioni   delegate   alle  regioni  quelle  inerenti  alla
          concessione   di   agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,
          incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
          compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
          ricomprese   in  programmi  comunitari,  per  programmi  di
          innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
          singoli  settori  industriali, per l'incentivazione, per la
          cooperazione  nel settore industriale, per il sostegno agli
          investimenti  per  impianti ed acquisto di macchine, per il
          sostegno   allo   sviluppo   della   commercializzazione  e
          dell'internazionalizzazione  delle imprese, per lo sviluppo
          dell'occupazione  e  dei servizi reali alle industrie. Alle
          funzioni   delegate   ineriscono  anche  l'accertamento  di
          speciali   qualita'  delle  imprese,  che  siano  richieste
          specificamente  dalla  legge  ai  fini della concessione di
          tali  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi e
          benefici.  Alle  funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
          adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo per la
          concessione   e   l'erogazione   delle   agevolazioni  alle
          attivita'  produttive  nelle  aree  individuate dallo Stato
          come   economicamente   depresse.  Alle  funzioni  delegate
          ineriscono,  infine,  le  determinazioni delle modalita' di
          attuazione  degli strumenti della programmazione negoziata,
          per  quanto  attiene  alle  relazioni  tra  regioni ed enti
          locali   anche  in  ordine  alle  competenze  che  verranno
          affidate ai soggetti responsabili.
              3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
          funzioni   amministrative  delegate  e  programmatorie,  le
          regioni  attivano  forme di cooperazione funzionali con gli
          enti  locali  secondo  le  modalita'  previste dall'art. 3,
          comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente   decreto   legislativo,   ciascuna  regione  puo'
          proporre    l'adozione   di   criteri   differenziati   per
          l'attuazione  nel  proprio ambito territoriale delle misure
          di cui alla lettera aa-) del comma 1 dell'art. 18.
              5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
          dello  Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
          contributi,  sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
          genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
              6.  I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
          sono  ripartiti  tra le medesime e confluiscono in un unico
          fondo  regionale  amministrato  secondo  norme stabilite da
          ciascuna regione.
              7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
          col    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
          alle regioni.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono
          definiti  i  criteri  di  riparto,  recanti anche eventuali
          quote  minime  relative  alle  diverse finalita' di rilievo
          nazionale  previste,  nonche'  quelle relative alle diverse
          tipologie  di  concessione  disposte  dal  presente decreto
          legislativo.
              9.   Sono   conferite   alle   province   le   funzioni
          amministrative   relative   alla   produzione   di  mangimi
          semplici,  composti,  completi o complementari, di cui agli
          articoli  4  e  5  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
          successive  modificazioni,  ed  al  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
          dette  attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
          disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  qualora  non  sia  comunicato  all'interessato il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  di  novanta
          giorni,  che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
          ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
              10.   Resta   di   competenza   degli  organi  e  delle
          amministrazioni   statali   e   centrali  la  gestione  dei
          procedimenti   amministrativi   fino   a   compimento   dei
          conseguenti   atti  di  liquidazione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni,   per   i   quali   alla  data  di  effettivo
          trasferimento  e delega delle funzioni risulta gia' avviato
          il relativo procedimento amministrativo.
              11.   Con  i  decreti  legislativi,  emanati  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  sono
          individuate  le  attivita'  di  collaudo,  autorizzazione o
          omologazione  comunque  denominate,  relative  a  macchine,
          prodotti  e  dispositivi,  ivi  inclusi quelli sottoposti a
          marcatura  CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
          enti  locali  o che possono essere svolte anche da soggetti
          privati abilitati.
              12.  Le  regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
          conferite   ai  sensi  del  presente  articolo,  con  legge
          regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
          diritti  e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
          stesse  stipulate  in forza di leggi ed in vigore alla data
          di   emanazione   del   presente   decreto   legislativo  e
          stipulando,  ove occorra, atti integrativi alle convenzioni
          stesse per i necessari adeguamenti".