Art. 8. 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziati, secondo i  criteri  e  gli  indirizzi
stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti
relativi alla fornitura di servizi nei settori  della  fruizione  dei
beni culturali, del turismo, della manutenzione di  opere  civili  ed
industriali, della innovazione tecnologica, della tutela  ambientale,
dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei  prodotti
agroindustriali. 
  2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: 
    a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo  al  netto
dell'IVA; 
    b)  non  prevedono  l'ampliamento  della  base   imprenditoriale,
produttiva ed occupazionale; 
    c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; 
    d) si riferiscono a settori esclusi  o  sospesi  dal  CIPE  o  da
disposizioni comunitarie.