Art. 2
               Operazioni portuali e servizi portuali

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al  comma  1  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Sono
   servizi  portuali  quelli  riferiti  a prestazioni specialistiche,
   complementari  e  accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I
   servizi  ammessi  sono  individuati  dalle  autorita' portuali, o,
   laddove  non  istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
   specifica  regolamentazione  da emanare in conformita' dei criteri
   vincolanti  fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della
   navigazione.";
b) al  comma  2,  dopo  le  parole:  "delle operazioni portuali" sono
   inserite  le  seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole:
   "ai  sensi  del  comma  5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo
   periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al  comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Detta
   autorizzazione  riguarda  lo svolgimento di operazioni portuali di
   cui  al  comma  1  previa  verifica  del  possesso  da  parte  del
   richiedente  dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu'
   servizi   portuali   di   cui   al   comma   1,   da   individuare
   nell'autorizzazione stessa.";
d) al  comma  3,  all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro
   tenuto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in appositi registri
   distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non
   possono  svolgersi  in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
   salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente:
   "7-ter.  Le  autorita'  portuali  o,  laddove  non  istituite,  le
   autorita'   marittime,  devono  pronunciarsi  sulle  richieste  di
   autorizzazione  di  cui  al presente articolo entro novanta giorni
   dalla  richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato,
   la richiesta si intende accolta.".
  2.  Le  autorita'  portuali  o, laddove non istituite, le autorita'
marittime,  provvedono  alla  revisione  delle autorizzazioni e delle
concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, al fine di verificarne la conformita' con quanto stabilito nel
presente  articolo,  disponendo,  ove  ne  ricorrano i presupposti, i
necessari  provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate
all'articolo  21,  comma  1,  lettera a), della legge n. 84 del 1994,
devono  richiedere,  entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  l'autorizzazione allo svolgimento di
operazioni  o  servizi  portuali  di  cui  all'articolo  16 ovvero la
concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.
  3.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  16, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del
presente  articolo,  e' emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma
2  del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art. 16 della citata legge 28 gennaio
          1994,  n.  84,  come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              "Art.  16  (Operazioni  portuali). - 1. Sono operazioni
          portuali  il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,   svolti   nell'ambito  portuale.  Sono  servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari   e  accessorie  al  ciclo  delle  operazioni
          portuali.   I   servizi   ammessi  sono  individuati  dalle
          autorita'   portuali,   o,  laddove  non  istituite,  dalle
          autorita'     marittime,     attraverso    una    specifica
          regolamentazione  da  emanare  in  conformita'  dei criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporri e
          della navigazione.
              2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'     marittime     disciplinano     e     vigilano
          sull'espletamento  delle  operazioni portuali e dei servizi
          portuali,  nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente   al   Ministro   dei   trasporti   e  della
          navigazione.
              3.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
          espletate  per  conto  proprio  o  di terzi, e' soggetto ad
          autorizzazione   dell'autorita'  portuale  o,  laddove  non
          istituita,  dell'autorita'  marittima. Detta autorizzazione
          riguarda  lo  svolgimento  di operazioni portuali di cui al
          comma   1   previa  verifica  del  possesso  da  parte  del
          richiedente  dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
          o  piu'  servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
          nell'autorizzazione  stessa.  Le  imprese  autorizzate sono
          iscritte    in    appositi    registri    distinti   tenuti
          dall'autorita'   portuale,   o   laddove   non   istituita,
          dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
          canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
          dalle medesime autorita'.
              3-bis.  Le  operazioni  ed i servizi portuali di cui al
          comma   1  non  possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge
          23 ottobre  1960,  n. 1369, salvo quanto previsto dall'art.
          17.
              4.  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
          cornma  3  da  parte dell'autorita' competente, il Ministro
          dei  trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, determina:
                a) i    requisiti    di    carattere    personale   e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'    degli   operatori   e   delle   imprese
          richiedenti,  adeguati  alle  attivita' da espletare, tra i
          quali  la  presentazione  di  un  programma  operativo e la
          determinazione  di  un  organico di lavoratori alle dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
                b) i  criteri,  le modalita' e i termini in ordine al
          rilascio,   alla   sospensione  ed  alla  revoca  dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei  canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
          ed  alla  specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
                d) i  criteri  inerenti il rilascio di autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi  all'arrivo  o  alla partenza di navi dotate di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1  sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
          comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
          non  istituita,  all'autorita'  marittima  le  tariffe  che
          intendono  praticare  nei  confronti  degli utenti, nonche'
          ogni successiva variazione.
              6.  L'autorizzazione  ha durata rapportata al programma
          operativo  proposto  dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
          autorizzata  sia  anche  titolare  di  concessione ai sensi
          dell'art.  18,  durata  identica a quella della concessione
          medesima;   l'autorizzazione   puo'   essere  rinnovata  in
          relazione  a  nuovi  programmi  operativi  o  a seguito del
          rinnovo  della concessione. L'autorita' portuale o, laddove
          non   istituita,   l'autorita'   marittima  sono  tenute  a
          verificare,  con  cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo.
              7.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima,  sentita  la commissione consultiva
          locale,  determina  il numero massimo di autorizzazioni che
          possono   essere  rilasciate  ai  sensi  del  comma  3,  in
          relazione  alle  esigenze  di funzionalita' del porto e del
          traffico,   assicurando,   comunque,   il   massimo   della
          concorrenza nel settore.
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano   ai   depositi   e   stabilimenti   di  prodotti
          petroliferi  e  chimici allo stato libero, nonche' di altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.
              7-ter.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
          le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
          di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
          giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali, in assenza di
          diniego motivato, la richiesta si intende accolta".
              - Il  testo  della  legge  23 ottobre  1960,  n.  1369,
          recante:  "Divieto  di  intermediazione  ed  interposizione
          nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego
          di  manodopera  negli  appalti  di  opere  e di servizi" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 novembre 1960, n.
          289.
              - Il  testo  dell'art. 18 della citata legge 28 gennaio
          1994, n. 84, e' il seguente:
              "Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita'  portuale  e,  dove non istituita, ovvero prima
          del   suo   insediamento,   l'organizzazione   portuale   o
          l'autorita'   marittima   danno   in  concessione  le  aree
          demaniali  e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
          imprese  di  cui  all'art.  16, comma 3, per l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento  di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
          portuali.  E'  altresi'  sottoposta  a concessione da parte
          dell'Autorita'    portuale,   e   laddove   non   istituita
          dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
          opere   attinenti   alle  attivita'  marittime  e  portuali
          collocate  a  mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
          alle  difese  foranee  anch'essi da considerarsi a tal fine
          ambito  portuale, purche' interessati dal traffico portuale
          e  dalla  prestazione  dei  servizi  portuali  anche per la
          realizzazione   di  impianti  destinati  ad  operazioni  di
          imbarco  e  sbarco  rispondenti alle funzioni proprie dello
          scalo  marittimo,  come  individuati  ai sensi dell'art. 4,
          comma    3.    Le   concessioni   sono   affidate,   previa
          determinazione   dei  relativi  canoni,  anche  commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          idonee  forme  di  pubblicita',  stabilite dal Ministro dei
          trasporti  e della navigazione, di concerto con il Ministro
          delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
          sono altresi' indicati:
                a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
          e  controllo  delle  Autorita'  concedenti, le modalita' di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario;
                b) i  limiti  minimi  dei  canoni che i concessionari
          sono tenuti a versare.
              1-bis.  Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
          concessorio,  i  canoni  stabiliti dalle autorita' portuali
          relativi  a concessioni gia' assentite alla data di entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 1.
              2.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 1 sono altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di  riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi allo
          svolgimento  delle  operazioni  portuali  da parte di altre
          imprese non concessionarie.
              3.  Con  il  decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle   concessioni   di  aree  e  banchine  alle  normative
          comunitarie.
              4.   Per   le   iniziative  di maggiore  rilevanza,  il
          presidente  dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
          delibera  del comitato portuale, con le modalita' di cui al
          comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
          sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              5.  Le  concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali.
              6.  Ai  fini  del  rilascio della concessione di cui al
          comma   1   e'   richiesto   che  i  destinatari  dell'atto
          concessorio:
                a) presentino,  all'atto  della domanda, un programma
          di  attivita',  assistito da idonee garanzie, anche di tipo
          fideiussorio,  volto  all'incremento  dei  traffici  e alla
          produttivita' del porto;
                b) possiedano   adeguate   attrezzature  tecniche  ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza  a  soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
          ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
          conto proprio e di terzi;
                c) prevedano  un organico di lavoratori rapportato al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale  deve  esercitare direttamente l'attivita' per la
          quale  ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
          stesso  concessionaria di altra area demaniale nello stesso
          porto,  a  meno  che  l'attivita' per la quale richiede una
          nuova  concessione  sia  differente  da  quella di cui alle
          concessioni  gia'  esistenti nella stessa area demaniale, e
          non  puo'  svolgere  attivita' portuali in spazi diversi da
          quelli che le sono stati assegnati in concessione.
              8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'    marittima    sono   tenute   ad   effettuare
          accertamenti  con  cadenza annuale al fine di verificare il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della   concessione   e   l'attuazione  degli  investimenti
          previsti  nel  programma  di  attivita'  di cui al comma 6,
          lettera a).
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi  indicati nel programma di
          attivita',   di   cui   al   comma  6,  lettera  a),  senza
          giustificato  motivo,  l'autorita'  portuale o, laddove non
          istituita,    l'autorita'    marittima    revocano   l'atto
          concessorio.
              9-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  depositi  e  stabilimenti di prodotti
          petroliferi  e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.
              - Il  testo  dell'art.  21, comma 1, della citata legge
          28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
                "Art. 1. - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro
          il  18 marzo  1995  debbono  trasformarsi  in  una  o  piu'
          societa' di seguito indicate:
                a) in  una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, per l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
                b) in  una  societa' o una cooperativa secondo i tipi
          previsti  nel  libro  quinto,  titoli  V  e  VI, del codice
          civile,  per  la  fornitura  di  servizi,  nonche', fino al
          31 dicembre  1996,  mere  prestazioni  di  lavoro in deroga
          all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
                c) in  una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, avente lo scopo
          della  mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti".