Art. 3
      Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo

  1.  L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
"Art.   17.   -  (Disciplina  della  fornitura  del  lavoro  portuale
temporaneo).  -  1.  Il  presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro  temporaneo,  anche  in  deroga  all'articolo 1 della legge 23
ottobre  1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per
l'esecuzione   delle  operazioni  portuali  e  dei  servizi  portuali
autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2.  Le  autorita'  portuali  o,  laddove  non istituite, le autorita'
marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma
1   da   parte   di   una  impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere
esclusivamente  rivolta  alla  fornitura  di  lavoro  temporaneo  per
l'esecuzione  delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare
secondo  una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse
proprie   con   specifica   caratterizzazione   di   professionalita'
nell'esecuzione   delle  operazioni  portuali,  non  deve  esercitare
direttamente  o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e
18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma
1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente
da  una  o  piu'  imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza
in  una  o  piu'  imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera  a),  impegnandosi,  in  caso  contrario,  a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita'
portuale  o,  laddove  non  istituita, dall'autorita' marittima entro
centoventi   giorni   dall'individuazione   dell'impresa   stessa  e,
comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma. L'impresa
subentrante  e'  tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette
attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4.   L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'
marittima  individua  le  procedure  per garantire la continuita' del
rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di
cui  all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5.  Qualora  non  si  realizzi  quanto  previsto  dai commi 2 e 3, le
prestazioni  di  cui  al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse
dalle  autorita'  portuali  o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime  e  soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e'
affidata  ad  un  organo  direttivo  composto da rappresentanti delle
imprese  di  cui  agli  articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini  delle  prestazioni  di  cui  al  comma  1,  l'agenzia  assume i
lavoratori  impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma
1,  lettera  b),  che  cessano  la propria attivita'. Con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sono adottate le
norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora
non  abbiano  personale  sufficiente per far fronte alla fornitura di
lavoro  temporaneo  prevista  al  comma  1, possono rivolgersi, quali
imprese  utilizzatrici,  ai  soggetti  abilitati  alla  fornitura  di
prestazioni  di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge
24 giugno 1997, n. 196.
7.   Nell'ambito  delle  trattative  per  la  stipula  del  contratto
collettivo  nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le
parti sociali individuano:
a) i  casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo'
   essere  concluso  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, lettera a),
   della legge n. 196 del 1997;
b) le  qualifiche  professionali  alle  quali  si  applica il divieto
   previsto  dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196
   del 1997;
c) la  percentuale  massima  dei  prestatori  di lavoro temporaneo in
   rapporto   ai   lavoratori  occupati  nell'impresa  utilizzatrice,
   secondo  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n.
   196 del 1997;
d) i  casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti
   di  lavoro  a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
   della legge n. 196 del 1997;
e) le  modalita'  di  retribuzione dei trattamenti aziendali previsti
   all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8.  Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui
al  comma  2  e  l'agenzia  di  cui  al comma 5 realizzano iniziative
rivolte   al   soddisfacimento   delle  esigenze  di  formazione  dei
prestatori  di  lavoro  temporaneo.  Dette  iniziative possono essere
finanziate  anche  con  i  contributi  previsti dall'articolo 5 della
legge n. 196 del 1997.
9.  L'impresa  di  cui  al  comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non
costituiscono   imprese  incaricate  della  gestione  di  servizi  di
interesse  economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale
ai  sensi  dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce
la Comunita' europea.
10.  Le  autorita'  portuali  o,  laddove non istituite, le autorita'
marittime  adottano  specifici  regolamenti  volti  a  controllare le
attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine
di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti  delle  imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera  a),  e  della  capacita'  di  prestare  le attivita' secondo
livelli   quantitativi  e  qualitativi  adeguati.  Detti  regolamenti
dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri  per  la  determinazione  e  applicazione delle tariffe da
   approvare   dall'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
   dall'autorita' marittima;
b) disposizioni  per  la  determinazione  qualitativa  e quantitativa
   degli  organici  dell'impresa  di cui al comma 2 e dell'agenzia di
   cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita'
   svolte;
c) predisposizione  di  piani e programmi di formazione professionale
   sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita' portuali, sia ai fini
   dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure  di  verifica  e  di  controllo da parte delle autorita'
   portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa
   l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11.   Ferme  restando  le  competenze  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato,  le  autorita'  portuali o, laddove non
istituite,   le   autorita'   marittime,   che  hanno  rilasciato  le
autorizzazioni  di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o,
nei  casi  piu'  gravi, revocarle allorquando accertino la violazione
degli  obblighi  nascenti  dall'esercizio dell'attivita' autorizzata.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma
5,  le  autorita'  portuali  o,  laddove  non istituite, le autorita'
marittime  possono  disporre  la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12.   La  violazione  delle  disposizioni  tariffarie,  previste  dai
regolamenti   di   cui  al  comma  10,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13.  Le  autorita'  portuali  o,  laddove non istituite, le autorita'
marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente
articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai
lavoratori  e  ai  soci  lavoratori  di  cooperative  un  trattamento
normativo  e  retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di concerto con il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici
incontri  fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese,
dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1,
e  l'associazione  fra  le autorita' portuali, volti a determinare la
stipula  di  un  contratto  collettivo  di  lavoro unico nazionale di
riferimento.  Fino  alla  stipula di tale contratto le predette parti
determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di
riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente
articolo  previa  deliberazione  del  comitato  portuale,  sentita la
commissione   consultiva.   Le   autorita'  marittime  esercitano  le
competenze  di  cui  al  presente  articolo  sentita  la  commissione
consultiva.
15.  Le  parti  sociali indicate al comma 13 regolano le modalita' di
retribuzione  delle  giornate  di  mancato  avviamento  al lavoro dei
lavoratori  impiegati  presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla
base  delle  disposizioni  dell'articolo  2, comma 28, della legge 23
dicembre   1996,   n.   662.  Ove  ricorrano  le  condizioni  dettate
dall'articolo   1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  emana  i  regolamenti
previsti  dall'articolo  2,  comma  28, della citata legge n. 662 del
1996.".
  2.  I  lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente
legge  siano  eventualmente  in  esubero  strutturale dalle autorita'
portuali  di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
dalle  imprese  di  cui  agli  articoli 16 e 18 della legge n. 84 del
1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima
legge  n.  84  del  1994,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
articolo.   Detti   lavoratori   sono  individuati  secondo  apposite
procedure  di  consultazione  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  maggiormente  rappresentative,  le  rappresentanze  delle
imprese  e l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita'
marittima.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  eventuali  situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle
imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono
disciplinate  secondo  le  norme  e le procedure di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223.
  4.  Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n.
84  del  1994,  come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  10 del medesimo
articolo  17  sono  adottati  entro  centoventi  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. Il contratto collettivo di
lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 e' stipulato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art. 1, della citata legge 23 ottobre
          1960, n. 1369, e' il seguente:
              "Art.  1.  - 1. E' vietato all'imprenditore di affidare
          in  appalto  o  in  subappalto  o in qualsiasi altra forma,
          anche   a   societa'   cooperative,  l'esecuzione  di  mere
          prestazioni   di  lavoro  mediante  impiego  di  manodopera
          assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario,
          qualunque  sia  la  natura dell'opera o del servizio cui le
          prestazioni si riferiscono.
              E'  altresi'  vietato  all'imprenditore  di affidare ad
          intermediari,  siano  questi  dipendenti,  terzi o societa'
          anche  se  cooperative,  lavori  da  eseguirsi a cottimo da
          prestatori   di   opere   assunti   e  retribuiti  da  tali
          intermediari.
              E'  considerato  appalto  di mere prestazioni di lavoro
          ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di
          opere  o  di  servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali,
          macchine    ed    attrezzature   fornite   dall'appaltante,
          quand'anche  per  il loro uso venga corrisposto un compenso
          all'appaltante.
              Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano
          altresi'  alle  aziende  dello Stato ed agli enti pubblici,
          anche  se  gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto
          dal successivo art. 8.
              I  prestatori  di  lavoro,  occupati  in violazione dei
          divieti  posti  dal  presente articolo, sono considerati, a
          tutti  gli  effetti,  alle dipendenze dell'imprenditore che
          effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".
              - Il  testo  degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge
          24 giugno  1997,  n.  196,  recante:  "Norme  in materia di
          promozione  dell'occupazione",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154 - supplemento ordinario
          - e' il seguente:
              "Art.  1.  (Contratto  di  fornitura  di prestazioni di
          lavoro  temporaneo). - 1. Il contratto di lavoro temporaneo
          e'  il  contratto mediante il quale un'impresa di fornitura
          di   lavoro  temporaneo,  di  seguito  denominata  "impresa
          fornitrice  ,  iscritta all'albo previsto dall'art. 2,comma
          1,  pone  uno  o  piu'  lavoratori,  di  seguito denominati
          "prestatori  di  lavoro temporaneo , da essa assunti con il
          contratto   previsto   dall'art.   3,   a  disposizione  di
          un'impresa  che  ne  utilizzi la prestazione lavorativa, di
          seguito   denominata   "impresa   utilizzatrice  ,  per  il
          soddisfacimento   di   esigenze   di  carattere  temporaneo
          individuate ai sensi del comma 2.
              2.  Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo'
          essere concluso:
                a) nei   casi   previsti   dai  contratti  collettivi
          nazionali  della  categoria  di  appartenenza  dell'impresa
          utilizzatrice,  stipulati  dai  sindacati  comparativamente
          piu' rappresentativi;
                b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche
          non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
                c) nei  casi  di sostituzione dei lavoratori assenti,
          fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
              3.   Nei  settori  dell'agricoltura,  privilegiando  le
          attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
          e   dell'edilizia   i  contratti  di  fornitura  di  lavoro
          temporaneo  potranno  essere introdotti in via sperimentale
          previa   intesa   tra   le   organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori  e  dei  datori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  circa  le aree e le
          modalita'  della  sperimentazione.  La predetta limitazione
          non   trova  applicazione  con  riferimento  ai  lavoratori
          appartenenti alla categoria degli impiegati.
              4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
                a) per   le   mansioni   individuate   dai  contratti
          collettivi   nazionali   della  categoria  di  appartenenza
          dell'impresa    utilizzatrice   stipulati   dai   sindacati
          comparativamente   piu'  rappresentativi,  con  particolare
          riguardo    alle   mansioni   il   cui   svolgimento   puo'
          presentare maggiore   pericolo   per   la   sicurezza   del
          prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
                b) per  la  sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero;
                c) presso   unita'  produttive  nelle  quali  si  sia
          proceduto,  entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
          collettivi  che  abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
          mansioni  cui  si  riferisce  la  fornitura,  salvo  che la
          fornitura   avvenga   per   provvedere  a  sostituzione  di
          lavoratori  assenti  con  diritto  alla  conservazione  del
          posto;
                d) presso  unita' produttive nelle quali sia operante
          una  sospensione  dei rapporti o una riduzione dell'orario,
          con  diritto  al trattamento di integrazione salariale, che
          interessino   lavoratori   adibiti  alle  mansioni  cui  si
          riferisce la fornitura;
                e) a  favore  di  imprese  che  non  dimostrano  alla
          direzione  provinciale  del  lavoro  di  aver effettuato la
          valutazione  dei  rischi  ai  sensi dell'art. 4 del decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni;
                f) per  le  lavorazioni  che  richiedono sorveglianza
          medica  speciale  e  per  lavori particolarmente pericolosi
          individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  da emanare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              5.  Il  contratto  di fornitura di lavoro temporaneo e'
          stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
                a) il numero dei lavoratori richiesti;
                b) le   mansioni   alle   quali   saranno  adibiti  i
          lavoratori ed il loro inquadramento;
                c) il  luogo,  l'orario ed il trattamento economico e
          normativo delle prestazioni lavorative;
                d) assunzione   da   parte   dell'impresa  fornitrice
          dell'obbligazione  del  pagamento diretto al lavoratore del
          trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
          previdenziali;
                e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice
          di   comunicare   all'impresa   fornitrice   i  trattamenti
          retributivi   e   previdenziali   applicabili,  nonche'  le
          eventuali   differenze   maturate  nel  corso  di  ciascuna
          mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto;
                f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice
          di  rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi
          e  previdenziali  da  questa  effettivamente  sostenuti  in
          favore del prestatore di lavoro temporaneo;
                g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in
          caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo
          del   pagamento   diretto  al  lavoratore  del  trattamento
          economico    nonche'    del   versamento   dei   contributi
          previdenziali   in   favore   del   prestatore   di  lavoro
          temporaneo,   fatto  salvo  il  diritto  di  rivalsa  verso
          l'impresa fornitrice;
                h) la  data di inizio ed il termine del contratto per
          prestazioni di lavoro temporaneo;
                i) gli    estremi    dell'autorizzazione   rilasciata
          all'impresa fornitrice.
              6.  E'  nulla  ogni  clausola diretta a limitare, anche
          indirettamente,  la  facolta' dell'impresa utilizzatrice di
          assumere   il  lavoratore  al  termine  del  contratto  per
          prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3.
              7.  Copia  del  contratto  di  fornitura  e'  trasmessa
          dall'impresa   fomitrice  alla  direzione  provinciale  del
          lavoro  competente  per territorio entro dieci giorni dalla
          stipulazione.
              8.  I  prestatori  di  lavoro  temporaneo  non  possono
          superare    la   percentuale   dei   lavoratori,   occupati
          dall'impresa  utilizzatrice  in  forza di contratto a tempo
          indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali
          della   categoria   di  appartenenza  dell'impresa  stessa,
          stipulati     dai     sindacati    comparativamente    piu'
          rappresentativi".
              "Art.  2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
          di  prestazioni  di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  puo'  essere  esercitata
          soltanto  da  societa'  iscritte in apposito albo istituito
          presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          Il   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          rilascia,  sentita  la  commissione centrale per l'impiego,
          entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
          della   sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2,
          l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio dell'attivita'
          di   fornitura   di   prestazioni   di  lavoro  temporaneo,
          provvedendo  contestualmente  all'iscrizione delle societa'
          nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  su  richiesta  del soggetto
          autorizzato,  entro  i  trenta  giorni  successivi rilascia
          l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato  subordinatamente
          alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
              2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
          di cui al comma 1 sono i seguenti:
                a) la  costituzione  della  societa'  nella  forma di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di
          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura
          di  lavoro  temporaneo  ;  l'individuazione,  quale oggetto
          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un
          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la
          sede  legale  o  una  sua  dipendenza  nel territorio dello
          Stato;
                b) la   disponibilita'  di  uffici  e  di  competenze
          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
          il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
          contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
          i  primi  due  anni,  di un deposito cauzionale di lire 700
          milioni  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
          dipendenza  nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo
          anno  solare,  la disposizione, in luogo della cauzione, di
          una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore a lire 700 milioni;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge
          13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          concessa  anche  a  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro  che,  oltre  a  soddisfare  le condizioni di cui al
          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli  11  e 12della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che
          occupino  lavoratori  dipendenti  per un numero di giornate
          non   superiore  ad  un  terzo  delle  giornate  di  lavoro
          effettuate  dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
          lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  cooperativa  di
          produzione  e  lavoro possono essere da questa forniti come
          prestatori di lavoro temporaneo.
              4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e 3 nonche' le
          informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  dichiarati dalla
          societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  della  provincia in cui ha la sede legale, per
          l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
              5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce le
          modalita'    della   presentazione   della   richiesta   di
          autorizzazione di cui al comma 1.
              6.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          svolge  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei soggetti
          abilitati   alla   fornitura   di   prestazioni  di  lavoro
          temporaneo   ai   sensi   del  presente  articolo  e  sulla
          permanenza  in  capo  ai medesimi soggetti dei requisiti di
          cui al comma 2.
              7.  La  societa'  comunica all'autorita' concedente gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la  cessazione  dell'attivita'  ed  ha inoltre l'obbligo di
          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da
          questa richiesta.
              8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
          e  l'obbligo  di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
          fornitrice  con  riferimento  ai lavoratori da assumere con
          contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
          lavoratori  non  sono  computati ai fini dell'applicazione,
          all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".
              "Art.   3   (Contratto   per   prestazioni   di  lavoro
          temporaneo). - 1. Il contratto di lavoro per prestazioni di
          lavoro  temporaneo  e'  il contratto con il quale l'impresa
          fornitrice assume il lavoratore:
                a) a  tempo  determinato  corrispondente  alla durata
          della     prestazione     lavorativa    presso    l'impresa
          utilizzatrice;
                b) a tempo indeterminato.
              2.  Con  il  contratto  di cui al comma 1 il lavoratore
          temporaneo,  per  la  durata  della  prestazione lavorativa
          presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attivita'
          nell'interesse  nonche'  sotto la direzione ed il controllo
          dell'impresa  medesima;  nell'ipotesi  di contratto a tempo
          indeterminato   il   lavoratore   rimane   a   disposizione
          dell'impresa  fornitrice per i periodi in cui non svolge la
          prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
              3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e'
          stipulato in forma scritta e copia di esso e' rilasciata al
          lavoratore  entro  5  giorni  dalla  data  di  inizio della
          attivita'  presso  l'impresa  utilizzatrice.  Il  contratto
          contiene i seguenti elementi:
                a) i  motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni
          di lavoro temporaneo;
                b) l'indicazione  dell'impresa fornitrice e della sua
          iscrizione  all'albo,  nonche'  della cauzione ovvero della
          fideiussione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c);
                c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
                d) le mansioni alle quali il lavoratore sara' adibito
          ed il relativo inquadramento;
                e) l'eventuale  periodo  di  prova  e  la  durata del
          medesimo;
                f) il  luogo,  l'orario ed il trattamento economico e
          normativo spettante;
                g) la  data di inizio ed il termine dello svolgimento
          dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
                h) le  eventuali  misure  di  sicurezza necessarie in
          relazione al tipo di attivita'.
              4.  Il  periodo  di assegnazione inizialmente stabilito
          puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
          atto  scritto,  nei  casi  e  per  la durata previsti dalla
          contrattazione   collettiva   nazionale  di  categoria.  Il
          lavoratore  ha  diritto  di prestare l'opera lavorativa per
          l'intero  periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato
          superamento  della  prova  o  della  sopravvenienza  di una
          giusta causa di recesso.
              5.  L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro
          temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
          alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
          all'uso   delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie  allo
          svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  per  la quale essi
          vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Il contratto di fornitura
          puo'  prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa
          utilizzatrice;  in  tale  caso  ne va fatta indicazione nel
          contratto di cui al comma 3.
              6.  E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in
          forma  indiretta,  la  facolta' del lavoratore di accettare
          l'assunzione  da  parte  dell'impresa utilizzatrice dopo la
          scadenza  del  contratto  di  fornitura  di  prestazioni di
          lavoro temporaneo".
              "Art. 4 (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento
          retributivo).  -  1.  Il  prestatore  di  lavoro temporaneo
          svolge la propria attivita' secondo le istruzioni impartite
          dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina
          del  rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza
          di  tutte  le  norme  di  legge  e  di contratto collettivo
          applicate    ai    lavoratori    dipendenti    dell'impresa
          utilizzatrice.
              2. Al prestatore di lavoro temporaneo e' corrisposto un
          trattamento  non  inferiore  a  quello  cui hanno diritto i
          dipendenti  di  pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al
          prestatore  di  lavoro  temporaneo non puo' comunque essere
          corrisposto  il  trattamento  previsto  per la categoria di
          inquadramento   di   livello   piu'   basso   quando   tale
          inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come
          avente  carattere  esclusivamente  transitorio. I contratti
          collettivi   delle   imprese   utilizzatrici   stabiliscono
          modalita'  e criteri per la determinazione e corresponsione
          delle   erogazioni   economiche   correlate   ai  risultati
          conseguiti  nella realizzazione di programmi concordati tra
          le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
              3.  Nel  caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo
          sia  assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato,
          nel medesimo e' stabilita la misura dell'indennita' mensile
          di  disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta
          dall'impresa  fornitrice  al  lavoratore  per i periodi nei
          quali   il   lavoratore   stesso   rimane   in   attesa  di
          assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal
          contratto  collettivo  e  comunque  non  e'  inferiore alla
          misura  prevista,  ovvero  aggiornata  periodicamente,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
          La  predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
          assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale.
              4.  Nel  caso  in  cui  la  retribuzione  percepita dal
          lavoratore   per   l'attivita'  prestata  presso  l'impresa
          utilizzatrice,  nel  periodo  di  riferimento  mensile, sia
          inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di
          cui  al  comma  3, e' al medesimo corrisposta la differenza
          dalla  impresa  fornitrice  fino a concorrenza del predetto
          importo".
              "Art.   5   (Interventi   specifici  per  i  lavoratori
          temporanei).  -  1.  Le  imprese  fornitrici  sono tenute a
          versare  al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4
          per  cento  della  retribuzione  corrisposta  ai lavoratori
          assunti con il contratto di cui all'art. 3. Le risorse sono
          destinate per:
                a)  interventi  a  favore  dei  lavoratori temporanei
          intesi,   in   particolare,   a   promuovere   percorsi  di
          qualificazione  e  riqualificazione  anche  in  funzione di
          continuita'   di   occasioni   di  impiego  e  a  prevedere
          specifiche misure di carattere previdenziale;
                b)   iniziative   comuni   finalizzate  a  verificare
          l'utilizzo  del  lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
          in  termini  di  promozione  dell'emersione  del lavoro non
          regolare.  I  predetti interventi e misure sono attuati nel
          quadro  di  politiche  stabilite  nel  contratto collettivo
          applicato  alle  imprese  fornitrici  ovvero,  in mancanza,
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
              2.  I  contributi  di cui al comma 1 sono rimessi ad un
          Fondo  bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
          bilaterale,  dalle parti stipulanti il contratto collettivo
          nazionale  delle  imprese di fornitura di lavoro temporaneo
          di cui all'art. 11, comma 5:
                a) come  soggetto  giuridico di natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
                b) come  soggetto dotato di personalita' giuridica ai
          sensi  dell'art.  12 del codice civile con procedimento per
          il  riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
              3.  Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di
          autorizzazione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale,  previa  verifica  della congruita', rispetto alle
          finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di
          gestione  e  delle  strutture  di  funzionamento  del Fondo
          stesso.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
              4.  All'eventuale  adeguamento del contributo di cui al
          comma  1  si provvede con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  in  esito  alla verifica a cura
          delle   parti   sociali  da  effettuare  decorsi  due  anni
          dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
              5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          di  cui  al  comma  1,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto a
          corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative
          sanzioni,  una  somma, a titolo di sanzione amministrativa,
          di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
          delle  sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui
          al comma 2".
              - Il testo dell'art. 86, del Trattato che istituisce la
          Comunita'  economica  europea  (pubblicata  nella  G.U.C.E.
          10 novembre  1997,  n.  C 340)  ratificato e reso esecutivo
          dalla  legge  14 ottobre 1957, n. 1203 recante "Ratifica ed
          esecuzione  dei  seguenti  accordi internazionali firmati a
          Roma  il  25 marzo  1957:  a)  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  economica  europea  dell'energia atomica ed atti
          allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica
          europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
          istituzioni  comuni  alle  Comunita'  europee",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., e'
          il seguente:
                "Art.  86  -  1.  Gli  Stati  membri  non emanano ne'
          mantengono,  nei  confronti delle imprese pubbliche e delle
          imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
          alcuna  misura  contraria alle norme del presente Trattato,
          specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
          a 89 inclusi.
              2.  Le  imprese incaricate della gestione di servizi di
          interesse   economico   generale   o  aventi  carattere  di
          monopolio  fiscale  sono sottoposte alle norme del presente
          Trattato,  e in particolare alle regole di concorrenza, nei
          limiti  in  cui  l'applicazione  di  tali  norme  non  osti
          all'adempimento,  in  linea  di  diritto  e di fatto, della
          specifica  missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
          non  deve  essere  compromesso  in  misura  contraria  agli
          interessi della Comunita'.
              3.   La   commissione  vigila  sull'applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
          agli Stati membri, opportune direttive o decisioni".
              - Per il testo degli articoli 16, 18, e 21 della citata
          legge  28 gennaio  1984, n. 84, si veda nelle note all'art.
          2.
              - Il   testo   dell'art.   2,  comma  28,  della  legge
          23 dicembre    1996,    n.   662,   recante:   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1996, n. 303, S.O., e' il
          seguente:
              "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  commissioni parlamentari, sono definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e)  istituzione  presso l'INPS dei fondi, gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
                f)   conseguimento,   limitatamente   all'anno  1997,
          di maggiori  entrate  contributive  nette  complessivamente
          pari a lire 150 miliardi".
              - Il  testo  dell'art.  1  del decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477,
          concernente:  "Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
          integrazione  guadagni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 gennaio 1998, n. 9, e' il seguente:
              "Art.  1. - 1. Per  gli  enti  ed  aziende  pubblici  e
          privati  erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'
          per  le  categorie  e  settori  di impresa sprovvisti di un
          sistema   pubblico   di  ammortizzatori  sociali  mirato  a
          fronteggiare  processi  di  ristrutturazione aziendale e di
          crisi,  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti
          di  cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  nel  momento  in  cui  sono  depositati presso il
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale contratti
          collettivi   nazionali   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative, ai sensi dell'art.
          1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, e
          successive modificazioni.
              2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
                a) la   richiesta   di   emanazione   di   norme  per
          fronteggiare   situazioni   di   eccedenze   di  personale,
          transitorie  o  strutturali,  per gli ambiti di riferimento
          dei quali va precisata la definizione;
                b) l'individuazione  di  specifici  istituti  per  il
          perseguimento,  nelle  predette  situazioni,  di  politiche
          attive   di   sostegno   del  reddito  e  dell'occupazione,
          prevedendo  criteri,  entita'  e  modalita'  di concessione
          degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
                c) la  prefigurazione,  sulla  base  di uno specifico
          piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti,
          in  misura  adeguata  all'entita'  degli  interventi  e dei
          trattamenti,   comprensivi   della   copertura   figurativa
          necessaria,    nonche'    all'entita'    degli   oneri   di
          amministrazione  del fondo di cui all'art. 3, attraverso un
          contributo  da  determinarsi  in  misura non inferiore, nel
          complesso,  allo  0,50%  da  calcolare  sulla  retribuzione
          definita  come  base  imponibile  ai  fini  del calcolo dei
          contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.
          L'eventuale  concorso  del lavoratore a detto finanziamento
          non   puo'   essere   superiore   al   25%  del  contributo
          prefigurato;
                d) la  prefigurazione  di un contributo addizionale a
          carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti
          istituti,  modulato  con  riferimento  all'entita'  e  alla
          durata  dell'intervento  richiesto,  nonche'  al numero dei
          soggetti  interessati,  in misura non superiore a tre volte
          quello  della  contribuzione  ordinaria  prefigurata di cui
          alla lettera c);
                e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da
          esubero  strutturale  di addetti, di ulteriori interventi e
          trattamenti  straordinari  atti  a  favorire  i processi di
          ristrutturazione  aziendale.  Gli ulteriori contributi allo
          scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e
          commisurati  all'entita'  degli  interventi  e  trattamenti
          richiesti,  nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario del
          fondo  di  cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori
          di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere
          prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
                f)   la   definizione   delle  regole  relative  alla
          designazione    degli   esperti   in   seno   al   comitato
          amministratore di cui all'art. 3.
              3.  I  contratti  collettivi,  depositati  ai sensi del
          comma 1   e   conformi   alle  disposizioni  del  comma  2,
          costituiscono  principi e criteri direttivi, validi ai fini
          dell'esercizio  del  potere  regolamentare,  per il proprio
          ambito di riferimento".
              - Il  testo  dell'art.  6 della citata legge 28 gennaio
          1994, n. 84, e' il seguente:
                "Art  6  (Autorita'  portuale).  -  1.  Nei  porti di
          Ancona,  Bari,  Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia,
          Genova,  La  Spezia,  Livorno,  Marina di Carrara, Messina,
          Napoli,   Palermo,  Ravenna,  Savona,  Taranto,  Trieste  e
          Venezia  e'  istituita  l'autorita' portuale con i seguenti
          compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
                a) indirizzo,      programmazione,     coordinamento,
          promozione  e  controllo  delle  operazioni portuali di cui
          all'art.  16,  comma 1, e delle altre attivita' commerciali
          ed   industriali   esercitate  nei  porti,  con  poteri  di
          regolamentazione  e di ordinanza, anche in riferimento alla
          sicurezza  rispetto  a  rischi di incidenti connessi a tali
          attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene  del  lavoro in
          attuazione dell'art. 24;
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni  nell'ambito  portuale,  ivi  compresa quella per il
          mantenimento   dei   fondali,  previa  convenzione  con  il
          Ministero  dei  lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
          dei  fondi  all'uopo  disponibili sullo stato di previsione
          della medesima amministrazione;
                c) affidamento  e  controllo  delle attivita' dirette
          alla  fornitura  a  titolo  oneroso agli utenti portuali di
          servizi   di   interesse   generale,  non  coincidenti  ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art.  16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.
              2.  L'autorita'  portuale  ha personalita' giuridica di
          diritto  pubblico  ed e' dotata di autonomia amministrativa
          salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
          bilancio  e  finanziaria nei limiti previsti dalla presente
          legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
          legge  20 marzo  1975,  n.  70, e successive modificazioni,
          nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  fatta  eccezione  per  quanto specificamente
          previsto dal comma 2 dell'art. 23 della- presente legge.
              3.    La    gestione    patrimoniale    e   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e' disciplinata da un regolamento
          di  contabilita'  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
          della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Il  conto  consuntivo  delle autorita' portuali e' allegato
          allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  per l'esercizio successivo a quello nel
          quale il medesimo e' approvato.
              4.    Il    rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e'  soggetto  al  controllo della
          Corte dei conti.
              5.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
          lettere  b) e o), e' affidato in concessione dall'autorita'
          portuale mediante gara pubblica.
              6.  Le  autorita'  portuali non possono esercitare, ne'
          direttamente  ne'  tramite  la  partecipazione di societa',
          operazioni  portuali  ed  attivita'  ad  esse  strettamente
          connesse.  Le  autorita' portuali possono costituire ovvero
          partecipare  a  societa'  esercenti  attivita' accessorie o
          strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
          autorita'  medesime, anche ai fini della promozione e dello
          sviluppo  dell'intermodalita', della logistica e delle reti
          trasportistiche.
              7.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge i limiti della
          circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
              8.  Nei  limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
          all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
          di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
          cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
          un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
          di  tonnellate  annue  al  netto  delle rinfuse liquide o a
          200.000  Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal
          1o gennaio  1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa
          verifica  dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di
          Olbia, Piombino e Salerno.
              9.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
          formulare  la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
          di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura.
              10.  Le  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 8 sono
          soppresse,  con  la  procedura  di  cui  al medesimo comma,
          quando,  in  relazione  al  mutato  andamento dei traffici,
          vengano  meno  i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
          la  medesima  procedura,  decorsi  dieci anni dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le
          autorita'  portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
          stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
              11. In sede di prima applicazione della presente legge,
          le  autorita'  sprovviste  di  sede  propria possono essere
          ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
              12.  E'  fatta  salva la disciplina vigente per i punti
          franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
          Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  sentita
          l'autorita'   portuale  di  Trieste,  con  proprio  decreto
          stabilisce  l'organizzazione amministrativa per la gestione
          di detti punti franchi".
              - Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante:
          "Norme   in   materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattatamenti  di  disoccupazione,  attuazione di direttive
          della  comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni   in   materia  di  mercato  del  lavoro",  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175
          - S.O.